Tribunale di Savona – sentenza n. 357 del 30 marzo 2016
Seguendo l’orientamento della Corte Costituzionale secondo cui ” il trattamento chirurgico non può essere un prerequisito per accedere al procedimento di rettificazione, ma deve essere inteso come possibile mezzo funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico” il Tribunale di Savona, in accoglimento della richiesta di un uomo che si era sottoposto solamente ad una terapia ormonale femminilizzante, ha disposto la rettificazione del sesso presso l’anagrafe.
Difatti, come si legge nella sentenza “l’esplicazione della identità risulterebbe ingiustificatamente compromessa ove la modificazione chirurgica dei caratteri sessuali divenisse presupposto indefettibile della rettificazione degli atti anagrafici, considerato che la modificazione chirurgica potrebbe anche essere foriera di un danno alla salute fisica, o psicologica del soggetto, costituzionalmente tutelata ai sensi dell’art. 32 Costituzione“.