I commi 414, 415 e 416 dell’articolo 1 della Legge di stabilità 2016 – 28 dicembre 2015, n. 208 – hanno istituito il Fondo di solidarietà a tutela del coniuge in stato di bisogno, con una dotazione di 250.000 euro per l’anno 2016 e di 500.000 euro per l’anno 2017.
I presupposti per l’accesso ad esso sono così riassumibili: il coniuge in stato di bisogno che non sia in grado di provvedere al mantenimento proprio e dei figli minori, oltre che dei figli maggiorenni portatori di handicap grave, conviventi, qualora non abbia ricevuto l’assegno determinato ai sensi dell’articolo 156 del codice civile per inadempienza del coniuge che vi era tenuto, può̀ depositare un’istanza – non soggetta al pagamento di alcun contributo unificato – nella cancelleria del Tribunale del luogo ove ha residenza, per l’anticipazione di una somma non superiore all’importo dell’assegno medesimo.
Il presidente del Tribunale o un giudice da lui delegato, ritenuti sussistenti i presupposti di cui sopra e dopo aver assunto informazioni, nei trenta giorni successivi al deposito dell’istanza, valuta l’ammissibilità̀ dell’istanza medesima e la trasmette al Ministero della Giustizia ai fini della corresponsione della somma di cui al periodo precedente.
Il Ministero della Giustizia ha diritto di rivalersi nei confronti del coniuge inadempiente al fine di recuperare le risorse erogate.
Al contrario, qualora l’autorità giudiziaria non ritenga sussistenti i presupposti per la trasmissione dell’istanza al Ministro della Giustizia, provvede al rigetto della stessa con decreto non impugnabile.
Tuttavia, tale fondo – data anche la suddetta esiguità in termini quantitativi – sarà avviato in via sperimentale e, pertanto, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, saranno adottate, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni necessarie per la sua attuazione, ed in particolare, saranno individuati i Tribunali presso cui si avvierà la sperimentazione, oltre alle modalità̀ per la corresponsione delle somme e per la riassegnazione al Fondo di quelle recuperate in rivalsa dal Ministero di Giustizia.
Avv. Guglielmo Pettograsso