Oggi, 15 febbraio 2018, entrano in vigore le modifiche normative apportate con la Legge n. 3 dell’11 gennaio 2018 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 31.01.2018.
Più nel dettaglio, da oggi, chi esercita la professione di agente immobiliare senza essere in possesso della necessaria abilitazione può essere sanzionato sotto due diversi profili:
A. Sanzione amministrativa: La legge disciplinante la professione di agente immobiliare (L. 39/1989) prevede, all’art. 8, un regime sanzionatorio consistente in una sanzione amministrativa compresa tra i 7.500,00 ed i 15.000,00 euro oltre alla restituzione delle provvigioni percepite. Dalla seconda infrazione scatterà poi l’intervento dell’art. 348 c.p. [punto B]
B. Responsabilità penale : già dalla seconda infrazione (non più dalla terza come accadeva in passato) scatta il regime sanzionatorio previsto dall’art. 348 c.p. così come inasprito dall’art. 12 della L. 3/2018; pertanto, chiunque eserciti una professione senza esserne abilitato è punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni e con la multa da 10.000,00 a 50.000,00 euro.
n.b. la precedente pena prevedeva una reclusione fino a un massimo di 6 mesi ed una multa da 103 e 516 euro.
E’ altresì prevista la confisca dei beni che servirono o furono destinati a commettere il reato (quindi anche degli immobili dove si svolge l’attività ‘abusiva’).