L’art. 50 comma quinto del T.U.E.L. prevede che in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere locale le ordinanze contingibili e urgenti (siano) adottate dal Sindaco quale rappresentante della comunità locale; il successivo art. 54 comma quarto del T.U.E.L. espressamente stabilisce, poi, che il Sindaco, quale ufficiale del Governo, possa adottare -con atto motivato- provvedimenti, anche contingibili ed urgenti, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana.
Pertanto, le ordinanze di cui all’articolo 54 sono espressione dell’esercizio di un potere extra ordinem, giustificato solo da circostanze imprevedibili, che siano all’origine di vere e proprie emergenze igienico-sanitarie, non fronteggiabili con mezzi ordinari.
Sulla base di tali disposizioni, si ricava, quindi, che l’ordinanza contingibile ed urgente è espressione di un potere atipico e residuale, il cui presupposto è la sussistenza di una situazione di pericolo per l’incolumità pubblica, di carattere eccezionale, tale da rendere indispensabili interventi immediati ed indilazionabili.
Nello specifico, i presupposti che consentono l’emanazione di questo provvedimento sono i seguenti: l’urgenza (intesa come impossibilità di differire l’intervento, in relazione alla ragionevole previsione di danno incombente), la necessità dell’intervento e la sussistenza di una situazione di pericolo, che consiste nell’attualità di rischio concreto di danno grave ed imminente per l’incolumità pubblica e l’igiene, la contingibilità, intesa come impossibilità di provvedere con i mezzi ordinari. In questo senso si esprime infatti giurisprudenza consolidata secondo cui presupposto necessario dell’esercizio del potere è la sussistenza di una situazione di effettivo pericolo di danno grave e imminente per l’incolumità pubblica, non fronteggiabile con gli ordinari strumenti di amministrazione attiva (cfr ex multis, CdS n. 868/2010, TAR sez II n. 1973/2012).
L’esercizio di tale potere si caratterizza anche per la temporaneità degli effetti, nel senso che non può essere esercitato per porre discipline stabili, ma è solo funzionale a disporre misure provvisorie, atte a far fronte alla situazione urgente, qualificandosi come illegittimo se privo del requisito della temporaneità. In altre parole, esso non può eccedere le finalità di un momentaneo rimedio alla situazione contingibile e non può essere usato per imprimere un assetto definitivo alla situazione che ne ha determinato l’esercizio.
Da tali premesse è di tutta evidenza la circostanza per la quale l’ordinanza contingibile ed urgente non potrà mai assurgere a strumento di risoluzione delle controversie private essendo suo unico scopo precipuo quello della tutela dell’interesse pubblico.