Vi siete mai chiesti perché quando fate una scommessa con una persona o (per i patìti) nel caso di una “puntata” al casinò o, ancora più semplicemente, durante un “pokerino” o una tombolata con gli amici, la somma di danaro si deposita sempre in anticipo?
La risposta è da cercare nell’articolo 1933 del codice civile che disciplina il “giuoco” e la scommessa.
Quest’ultimi sono contratti aleatori per eccellenza, in cui le parti non sono in grado di prevedere il vantaggio o lo svantaggio che deriverà loro dall’evento futuro.
Orbene, se il gioco o la scommessa sono proibiti (come nel caso di quello d’azzardo ex art. 721 codice penale), il negozio è illecito e pertanto nessun diritto sorge in capo al vincitore che è tenuto anche a restituire ciò che il perdente abbia eventualmente pagato.
Diversamente, se il gioco o la scommessa sono leciti, il vincitore – ai sensi dell’articolo 1933 codice civile – non ha un’azione per il pagamento di quanto pattuito, ma il perdente non può ripetere (chiedere indietro) quanto abbia spontaneamente pagato (trattasi tecnicamente di obbligazione naturale ex art. 2034 codice civile), se non nel caso di frode o di incapacità.
E’ questo il motivo per cui la somma, oggetto di scommessa, è sempre anticipata.
Il suo recupero, diversamente, sarebbe impossibile lecitamente in quanto l’ordinamento non riconosce un’azione esperibile a tale scopo.
L’irripetibilità si applica anche ai debiti che pur non nascendo direttamente dalla scommessa, sono contratti da un giocatore con il gestore di una casa di gioco per iniziarlo o proseguirlo.
Queste regole si applicano anche al gioco ed alle scommesse organizzate in alcuni casinò del nostro Paese (es. San Remo, Venezia) che sono sì autorizzati, ma solo nel senso che in essi non possono essere applicate le sanzioni penali previste per il gioco d’azzardo ed, al contempo, rimangono pienamente vigenti le regole privatistiche del gioco.
Infine, un regime diverso seguono le cosiddette “lotterie autorizzate” di cui all’articolo 1935 del codice civile (tra cui si fanno rientrare ad esempio il lotto, l’enalotto, il totocalcio e le scommesse presso i centri autorizzati) che, invece, ben possono essere in caso di inadempimento, azionate giurisdizionalmente.