Entrano oggi in vigore le nuove regole dettate dal legislatore con il Dlgs. n. 36 del 10 aprile 2018 (pubblicato sulla G.U. n. 95 del 24 aprile).
L’intento perseguito con la modifica è stato quello di evitare l’innesco di procedimenti penali per la repressione di fatti che per la persona offesa non rivestono particolare gravità, oppure per i quali non si abbia interesse all’attivazione di un processo penale.
Così operando si è inteso dare maggiore risalto alla volontà della persona offesa che, oggi, quindi, è maggiormente libera di scegliere rispetto al passato.
Ma vediamo in concreto quali sono i reati interessati dalla novella e le modifiche alla procedibilità da oggi in vigore.
1) MINACCIA GRAVE (art. 612, secondo comma, c.p.) => da oggi perseguibile a querela di parte.
N.b. è comunque prevista la procedibilità d’ufficio se la minaccia è fatta in uno dei modi indicati nell’articolo 339 del C.p. oppure qualora ricorrano circostanze aggravanti ad effetto speciale.
2) TRUFFA (art. 640 c.p.) => da oggi perseguibile a querela di parte in caso di circostanze aggravanti.
N.b. è comunque prevista la procedibilità d’ufficio se ricorre la circostanza aggravante prevista dall’articolo 61, comma 1, n. 7 oppure qualora ricorrano circostanze aggravanti ad effetto speciale.
3) APPROPRIAZIONE INDEBITA (art. 646 c.p.) => da oggi perseguibile a querela di parte in caso di ipotesi aggravate del fatto commesso su cose possedute a titolo di deposito necessario, nonché se ricorre taluna delle circostanze di cui all’articolo 61, n. 11, del c.p.
N.b. resta la procedibilità d’ufficio nelle ipotesi aggravate del fatto commesso su cose possedute a titolo di deposito necessario, nonché in presenza di circostanze di cui all’articolo 61, n. 11, del c.p., qualora ricorrano circostanze aggravanti ad effetto speciale.
La novella ha previsto inoltre la modifica della procedibilità per altri reati ovvero:
4) VIOLAZIONE DI DOMICILIO COMMESSA DA UN PUBBLICO UFFICIALE (art. 615, secondo comma c.p.) => da oggi perseguibile a querela di parte in caso di introduzione del pubblico ufficiale senza l’osservanza delle formalità prescritte dalla legge.
In ogni caso, resta la perseguibilità da parte dell’ufficio qualora ricorrano circostanze aggravanti ad effetto speciale.
5) FALSIFICAZIONE, ALTERAZIONE O SOPPRESSIONE DEL CONTENUTO DI COMUNICAZIONI O CONVERSAZIONI TELEGRAFICHE O TELEFONICHE (art. 617-ter c.p.) ovvero INFORMATICHE O TELEMATICHE (art. 617-sexies c.p.) => da oggi perseguibile a querela di parte in caso di uso della comunicazione da parte propria o di altri.
Anche in tal caso resta la perseguibilità d’ufficio in caso di circostanze aggravanti ad effetto speciale.
6) VIOLAZIONE, SOTTRAZIONE E SOPPRESSIONE DI CORRISPONDENZA COMMESSA DA PERSONA ADDETTA AL SERVIZIO DELLE POSTE, DEI TELEGRAFI O DEI TELEFONI (art. 619 c.p.) => da oggi perseguibile a querela in caso di abuso senza rivelazione del contenuto, ma comunque perseguibile d’ufficio qualora ricorrano circostanze aggravanti ad effetto speciale.
7) RIVELAZIONE DEL CONTENUTO DI CORRISPONDENZA, COMMESSA DA PERSONA ADDETTA AL SERVIZIO DELLE POSTE, DEI TELEGRAFI O DEI TELEFONI (art. 620 c.p.) da oggi perseguibile a querela in caso di rivelazione senza giusta causa del contenuto e comunque perseguibile d’ufficio qualora ricorrano circostanze aggravanti ad effetto speciale.
Detto ciò si tenga presente che per i reati commessi prima di oggi (9 maggio 2018) il tempo necessario a proporre querela inizia a decorrere dalla medesima data se la persona offesa abbia avuto già in precedenza notizia del fatto costituente reato, mentre, per i procedimenti in corso, dovrà essere l’autorità giudiziaria (Pubblico Ministero o Giudice) ad informare la persona offesa della facoltà di esercitare la querela (in tal caso il termine decorre dal giorno in cui la persona offesa sarà informata).
Nessun cambiamento si registrerà per i procedimenti ormai giunti in Cassazione.