Corte di Cassazione a Sezioni Unite civili
Sentenza n. 18725 del 27 luglio 2017
.. “Il trasferimento per spirito di liberalità di strumenti finanziari dal conto di deposito titoli del beneficiante a quello del beneficiario, realizzato a mezzo banca, attraverso l’esecuzione di un ordine di bancogiro impartito dal disponente, non rientra tra le donazioni indirette, ma configura una donazione tipica ad esecuzione indiretta; ne deriva che la stabilità dell’attribuzione patrimoniale presuppone la stipulazione dell’atto pubblico di donazione tra beneficiante e beneficiario, salvo che ricorra l’ipotesi della donazione di modico valore” ..
In base a quanto chiarito dalle Sezioni Unite della Cassazione, quindi, la donazione fatta mediante bonifico di una somma di denaro necessita di un atto pubblico e dell’intervento di un Notaio.
Ci si trova in effetti dinanzi a quella che nel gergo tecnico viene definita “donazione diretta” e che, in quanto tale, necessita del requisito della forma scritta.
Non è sfuggito agli attenti giudici che, in tali casi, vi sarebbe un passaggio immediato -per spirito di liberalità- di ingenti valori patrimoniali da un soggetto all’altro.
Nella pronuncia viene comunque chiarito, a scanso di equivoci, che il principio enunciato non trova applicazione nel caso in cui l’operazione bancaria costituisca il corrispettivo del prezzo di un bene ovvero della prestazione di un servizio.
Per il testo integrale della sentenza è possibile
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