Cassazione, Sezioni Unite civili – sentenza 16 febbraio 2016, n. 2950- Giurisdizione tributaria in caso di lite sulla determinazione o modifica delle rendite catastali
La recentissima sentenza in oggetto è intervenuta a dirimere un conflitto tra contrastanti indirizzi giurisprudenziali in tema di attribuzione della giurisdizione tra giudice ordinario e tributario in caso di contestazioni sulla determinazione, o comunque modifica, delle rendite catastali.
Il massimo consesso di legittimità rilevava, in punto di diritto, come il Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, articolo 2, comma 2, rubricato “Oggetto della giurisdizione tributaria”, disponga che “appartengono altresì alla giurisdizione tributaria le controversie promosse dai singoli possessori concernenti l’intestazione, la delimitazione, la figura, l’estensione, il classamento dei terreni e la ripartizione dell’estimo fra i compossessori a titolo di promiscuità di una stessa particella, nonché le controversie concernenti la consistenza, il classamento delle singole unità immobiliari urbane e l’attribuzione della rendita catastale”.
Inoltre, ed ancor più acutamente, la Corte osservava come la giurisdizione tributaria – i cui confini sono delineati nell’articolo 2 cit. – sia una giurisdizione attribuita in via esclusiva e ratione materiae, indipendentemente dal contenuto della domanda e dalla tipologia di atti emessi dall’Amministrazione finanziaria (in conformità con Cass., SS.UU., nn. 20889 del 2006, 27209 del 2009, 3773 del 2014), e come, ai fini della sua sussistenza, sia necessaria la presenza di un soggetto investito di potestas impositiva, essendo impossibile l’instaurazione di un giudizio tributario alla sola presenza di due soggetti privati.
Tuttavia, il suddetto articolo 2 comma 2 non va interpretato in maniera eccessivamente stringente in quanto tale norma non può riferirsi ad ogni controversia che possa avere ad oggetto le materie in essa indicate, poiché “in tal modo finirebbero per ricadere nella giurisdizione tributaria molte tipiche azioni di rivendica o di regolamento di confini, che palesemente esulano dalla materia che la normativa in discorso intende disciplinare”.
E’ gioco forza che la sua previsione vada riferita a quelle controversie che abbiano ad oggetto atti relativi alla intestazione o a variazioni catastali e che si pongano come presupposto per l’assoggettamento a tributi o per la determinazione dell’entità degli stessi, mentre, qualora la contestazione coinvolga in radice la titolarità del diritto di proprietà, non può che affermarsi la giurisdizione del giudice ordinario.
La Corte conclude con l’enunciazione del seguente principio di diritto: “(…)appartiene al giudice ordinario la giurisdizione in ordine alle controversie tra privati, o anche tra privati e pubblica amministrazione, aventi ad oggetto la verifica della esistenza e della estensione del diritto di proprietà (…). Se invece, si intendano contestare, nei confronti degli organi competenti, le risultanze catastali esistenti, la giurisdizione non può che spettare al giudice tributario, in forza della norma ora menzionata e in ragione della diretta incidenza di tali atti sulla determinazione dei tributi”.