Corte Costituzionale, 23 settembre 2016, n. 213
Anche al convivente di persona disabile -che si occupi dell’assistenza in favore del partner malato o invalido- ha diritto di usufruire, alla stessa stregua dei coniugi e dei parenti fino al secondo grado, dei tre giorni di permesso mensile retribuito e coperto da contribuzione figurativa previsti dalla legge 104 del 1992
La Consulta ha così ritenuto irragionevole l’esclusione, dall’elencazione dei soggetti legittimati ad usufruire del permesso, del convivente della persona con handicap in situazione di gravità. Esclusione causata dalla contraddittorietà logica della previsione della norma che comunque intende tutelare il diritto alla salute psico-fisica del disabile.
È stata pertanto dichiarata la declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 33, comma 3, della L. n.104 del 1992, nella parte in cui non include il convivente -non solo quello more uxorio- tra i soggetti legittimati a fruire del permesso mensile retribuito per l’assistenza alla persona con handicap in situazione di gravità, in alternativa al coniuge, parente o affine entro il secondo grado.
Viene in tal modo ripristinato quello strumento di politica socio-assistenziale quale espressione propria dello Stato sociale che eroga una provvidenza in forma indiretta, tramite incentivi e facilitazioni per quei congiunti che decidono di farsi carico dell’assistenza di un parente.