Minaccia, truffa ed appropriazione indebita – Da oggi in vigore le nuove regole sulla procedibilità L’Avvocato non può avere alcun contatto con la controparte priva di un difensore – SS.UU. 2273 del 30 gennaio 2018 Matrimonio di convenienza? Nessun diritto all’assegno di mantenimento! Mediatori immobiliari abusivi – Da oggi pene più severe Separazione e divorzio – il genitore deve rimuovere dai social network le immagini e le informazioni del figlio qualora gli rechino disagio Utilizzabili gli SMS, i messaggi WhatsApp e le e-mail scaricate sul telefono come semplici prove documentali – Cassazione Penale, Sez. V, n. 1822 del 16 gennaio 2018 ESECUZIONE DEL CONTRATTO DI APPALTO – Workshop C.C.I.A.A. del Molise del 18.12.2017 Azioni di condanna – CORSO DI DIRITTO PROCESSUALE AMMINISTRATIVO La tutela cautelare – CORSO DI DIRITTO PROCESSUALE AMMINISTRATIVO Le Sezioni Unite penali condannano la condotta del Pubblico Ufficiale che utilizza il sistema informatico per fini personali La DONAZIONE tramite bonifico è NULLA per mancanza dell’atto pubblico redatto innanzi ad un Notaio Contrasto al CYBERBULLISMO: dal 18.06.2017 parte la PROCEDURA di AMMONIMENTO Contratti sotto soglia – Workshop C.C.I.A.A. del Molise del 19 giugno 2017 Posta Elettronica – La visione di messaggi già letti è comunque reato PRIVACY – La bacheca condominiale non può essere utilizzata per divulgare informazioni su procedimenti giudiziari in corso Facebook e risarcimento del danno morale per la morte del nipote Donazione degli organi post mortem Baratto amministrativo Ordinanze contingibili ed urgenti del Sindaco Campobasso Insieme Molise – la voce del web – N.14 – 8 dicembre 2016 “SCIA: semplificazioni in tema di commercio, edilizia ed ambiente” Patrocinio a spese dello Stato – Campobasso Insieme Molise – La voce del web – n. 13 del 3 novembre 2016 Sanzioni per i lavoratori in nero: la giurisdizione è del G.O. Delinquente professionale? Simulazione di malattia accertata con riprese video e fotografie effettuate da un investigatore privato… è possibile? Nessuna responsabilità del Comune per chi muore annegando Campobasso Insieme Molise – la voce del web – n.12 del 6 ottobre 2016 – È lecito registrare una conversazione con il cellulare? Dare dell’ “animale” al vicino di casa è diffamazione Omicidio – Sezioni unite: L’aggravante della crudeltà può coesistere con il dolo d’impeto La riforma costituzionale e il prossimo referendum: ecco cosa potrebbe cambiare Permessi Legge 104/92 : per la Corte costituzionale spettano anche ai conviventi Campobasso Insieme Molise – n.11/2016 – Il diritto penale islamico Furbetti del Cartellino – Campobasso Insieme Molise – la voce del web – n.10 del 21 luglio 2016 Femminicidio – Campobasso Insieme Molise N. 9 del 30 giugno 2016 Lastrico solare – le spese in caso di danni Market Abuse – NE BIS IN IDEM Decreto Ingiuntivo – Campobasso Insieme Molise n.8 – 9 giugno 2016 A quale forma giuridica di famiglia appartieni? Frode Fiscale – concorso per il professionista Cambio di sesso senza intervento chirurgico La corrispondenza è sufficiente per l’addebito della separazione? Gender Mainstreaming Parti comuni: Balconi e terrazzi, balconi aggettanti Corte Costituzionale, sentenza n. 94 depositata il 6 maggio 2016 Condominio – Impugnazione delibera assembleare “Rent to Buy” – Campobasso Insieme Molise n.6 del 28 aprile 2016 STALKING e richiesta di archiviazione – L’intervento delle Sezioni Unite Omessa custodia della carta di credito? È il cliente a risarcire la banca! Autoscatto del minore: non c’è pedopornografia Campobasso Insieme Molise – N.5 – 7 aprile 2016 – Divieto per il notaio di ricevere atti elusivi di norme pubblicistiche assistite da sanzioni penali Diffamazione a mezzo internet…occhio all’IP – Cassazione penale, sez. 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VI, 9 febbraio 2016, n. 5254 – “Non è reato coltivare due piante di canapa” Assicurazioni sulla vita e clausole vessatorie Depenalizzazione – la Cassazione già si pronuncia Condominio e calamità naturali – responsabilità dell’amministratore Notifiche: è sufficiente la notifica a mani del portiere Condominio – Assicurazioni per danni da acqua Truffa al bancomat: la responsabilità è della banca! Condominio – Assicurazione contro rischio incendio Atti persecutori e principio di determinatezza Risarcimento danni   Assicurazione dello stabile condominiale La mancata depenalizzazione del reato di “clandestinità” Recupero delle quote condominiali e Decreto ingiuntivo Obbligazioni CIRIO: la Cassazione bacchetta noto Istituto di credito Impianto ascensore: Obblighi dell’amministratore di condominio. Donazione di cosa altrui Canoni enfiteutici: l’unica soluzione è pagare? 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Innovazioni: Quale maggioranza é richiesta per opere nuove che alterano la cosa comune modificandone la forma?

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si veda Cass. civ., Sez. II, Sentenza n. 4508/2015

Fermo restando quanto detto in tema di innovazioni (al cui relativo articolo si rimanda) vorremmo porre l’attenzione sull’ipotesi -giunta all’attenzione della Corte di Cassazione- di un condominio che propose un ricorso per denuncia di nuova opera contro un condomino, il quale, senza autorizzazione condominiale, aveva intrapreso l’ampliamento di un cancello pedonale insistente sulla parte condominiale, trasformandolo in carrabile.

Il caso concreto posto all’attenzione dei giudici si basava sulle doglianze esposte dal *** che appunto lamentava, oltre all’intrapresa iniziativa dell’ampliamento del cancello, anche altri lavori iniziati (non ancora ultimati) di ampliamento di spazi, di una nuova luce sempre sulla medesima parte condominiale nonché dell’allaccio di nuove utenze (fognarie ed elettriche) il cui tracciato attraversava la proprietà condominiale prima di andarsi a collegare alla rete comune. Deduceva il ricorrente l’illegittimità di tali iniziative trattandosi queste di vere e proprie innovazioni poste in essere dal resistente ***, ovvero di nuove opere che alteravano la cosa comune modificandone la forma e quindi sottoposte alla necessaria autorizzazione ottenibile solo con la maggioranza qualificata prescritta dalla legge. Difatti, argomentava il comunista, ai sensi dell’art 1102 c.c. ciascun partecipante alla comunione può servirsi della cosa comune purchè non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto.

Pur vero -si argomentava- che il comunista può apportare, a proprie spese, le modificazioni necessarie per il miglior godimento della cosa, tuttavia, in riferimento alle innovazioni, l’art 1120 c.c. prevede una maggioranza qualificata così come espresso nel comma quinto dell’art 1136 c.c.

E sulla base di questa premessa, veniva dedotta la qualifica di “innovazioni” alle opere intraprese dal condomino contro cui veniva proposto ricorso.

Giunta innanzi alla Cassazione la questione è stata così affrontata: In primis, precisano i giudici, la giurisprudenza ritiene che non costituiscono innovazioni, ma solo modifiche della cosa comune, quelle operazioni che non alterino l’entità materiale del bene ovvero non determinino la trasformazione della sua destinazione (Cfr., ex plurimis, Cass. civ., n.18052 del 19 ottobre 2012). Pertanto il ricorrente ha errato nel definire ‘innovazioni’ le opere intraprese dal condomino ***. Il cancello risulta difatti essere stato soltanto ampliato (e non modificato) da pedonale a carrabile, restando identica la sua destinazione.

In riferimento alla realizzazione di nuova luce, poi, la Suprema Corte ribadisce di aver già chiarito in diverse pronunce che l’apertura di finestre, ovvero la trasformazione di luci in vedute su un cortile comune, rientra nei poteri spettanti ai singoli condomini ai sensi dell’art 1102 c.c. , considerata la finalità che tali cortili hanno di dare aria e luce agli immobili circostanti (Cfr. Cass. civ., n.13874 del 9 giugno 2010).

Quindi i giudici specificano che, qualora non sia stata alterata la destinazione d’uso e sia stato consentito agli altri condomini di fare parimenti uso della cosa comune, deve escludersi che si sia potuta configurare un’innovazione vietata.

Quanto all’allaccio di nuove utenze fognarie o elettriche da parte del condomino, deve evidenziarsi che anch’esse sono da considerarsi fuori dal novero delle innovazioni, essendo una rete i per sé suscettibile di accogliere nuove utenze.

Come meglio chiarito dalla Consulta, l’art 1120 c.c., nel prescrive che le innovazioni siano approvate dai condomini con determinate maggioranze, ha la funzione di disciplinare l’approvazione di quelle innovazioni che implichino oneri di spesa a carico di tutti i condomini.

Ove invece non si debba procedere a tale ripartizione, per essere la spesa assunta interamente a carico di un solo condomino, deve applicarsi la più generale norma di cui all’art 1102 del Codice civile.

Pertanto, in riferimento ai lavori compiuti dal condomino ***, il condominio non può fondare il ricorso sulla riconducibilità di tali opere a delle vere e proprie innovazioni.

Vi è da precisare, tuttavia, che la possibilità da parte del comunista di svolgere tali attività non lo esonera, comunque, dal mantenere i luoghi così come erano precedentemente al suo intervento.

Un’ ultima considerazione si impone in merito al tipo di azione giudiziaria intrapresa dal condominio nel caso di specie.

Trattasi della denuncia di nuova opera di cui all’art 1171 c.c. con cui il proprietario (o il titolare di altro diritto reale di godimento o possessore) può denunziare all’autorità giudiziari ala nuova opera da altri intrapresa sul proprio fondo qualora tema che da questa stia per derivare un danno.

L’azione è proponibile entro un anno e ha il presupposto essenziale del pericolo di un danno imminente; pertanto, proprio per questo suo ultimo carattere, non è proponibile nel caso prospettato.

Difatti, non si può affermare che nel caso de quo si poteva configurare ‘un imminente danno’, anzi, dalla trasformazione del cancello (da pedonale a carrabile) ben potevano trarre beneficio tutti i condomini nell’ottica di una maggior godimento della cosa comune.

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