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Corte Costituzionale, sent. n. 94, 6 maggio 2016
– illegittimità dell’art. 4-quater del Decreto-legge n. 272/2005 –
La Corte Costituzionale, sulla base della precedente sentenza n. 32/2014 (con la quale erano state già dichiarate illegittime altre disposizioni “per eterogeneità rispetto al contenuto, alla finalità e alla ratio complessiva dell’originario decreto legge”) ha dichiarato illegittimo l’art. 4-quater del D.L. n. 272/2005 con il quale veniva introdotto il nuovo articolo 75-bis al D.P.R. n. 309/1990 (Testo Unico in materia di stupefacenti).
La norma introdotta prevedeva una ulteriore misura di prevenzione consistente nella restrizione della libertà – della durata di due o quattro anni secondo l’elenco contenuto nello stesso primo comma dell’art. 75-bis. – per coloro che si fossero resi autori della detenzione e della movimentazione di droga per uso personale.
Nello specifico la norma si rivolgeva a quei soggetti “già condannati, anche non definitivamente, per reati contro la persona, contro il patrimonio o per quelli previsti dalle disposizioni dello stesso testo unico o dalle norme sulla circolazione stradale, oppure sanzionati per violazione delle norme del presente testo unico o destinatario di misura di prevenzione o di sicurezza”.
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