Corte di Cassazione – Sezioni Unite penali – Sentenza n. 10959 del 16 marzo 2016
Rientrando il reato di atti persecutori (di cui all’art. 612-bis Cod. pen.) tra i crimini commessi con violenza alle persone “la vittima deve essere informata in caso di richiesta di archiviazione del reato“.
La decisione delle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione trova il suo fondamento nelle fonti sovranazionali che prendono in considerazione -sempre di più- la posizione della persona offesa arrivando ad ammettere una interpretazione estensiva del concetto di violenza ovvero comprendente, oltre alle aggressioni fisiche, anche quelle morali e psicologiche (tra le quali rientra appunto anche lo stalking).