Le sezioni unite della Corte di Cassazione (sent. n.6466 del 2015) hanno affermato il principio secondo il quale non rientrano nella giurisdizione del giudice tributario le opposizioni alle sanzioni irrogate dagli uffici tributari, se la sottostante violazione risulti essere di natura differente da quella tributaria.
In tali casi la giurisdizione spetterà esclusivamente al Giudice ordinario ovvero al tribunale del luogo in cui è stata commessa la violazione.
La sentenza de quo prendeva l’incipit da alcune sanzioni irrogate dagli ufficiali accertatori tributari in relazione all’utilizzo di alcuni lavoratori irregolari c.d. “in nero”.
Il fatto traeva origine da un contenzioso tra una società privata e l’Agenzia delle Entrate. La società, tra i tanti motivi, eccepiva anche la carenza di giurisdizione dapprima della Commissione tributaria provinciale e poi, in sede di gravame, anche di quella regionale. In entrambe le sedi giurisdizionali l’eccezione veniva respinta.
La società ricorreva pertanto alla sezione Lavoro presso la Corte di Cassazione, la quale a sua volta rimetteva la questione al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezione Unite.
La suprema Corte, nella sua massima espressione giurisdizionale, accoglieva il ricorso della società riconoscendo la giurisdizione del G.O.
In particolare la Corte richiamava la sentenza n.130/2008 della Corte Costituzionale la quale, proseguendo nel filone inaugurato già con la sentenza n.64/2008, dichiarava l’illegittimità costituzionale dell’art. 2, comma 1, D.Lgs. n. 546/1992 – per contrasto con l’art. 102 e con la VI disposizione transitoria della Costituzione – “nella parte in cui attribuisce alla giurisdizione tributaria le controversie relative alle sanzioni comunque irrogate da uffici finanziari, anche laddove esse conseguano alla violazione di disposizioni non aventi natura tributaria”.
Il giudice delle Leggi ha quindi motivato le proprie conclusioni partendo dal presupposto che la giurisdizione tributaria “deve ritenersi imprescindibilmente collegata alla natura tributaria del rapporto e che la medesima non può essere ancorata al solo dato formale e soggettivo, relativo all’ufficio competente ad irrogare la sanzione”.
Ne consegue, in conclusione, che non possono essere attribuite alla giurisdizione tributaria le controversie relative a sanzioni unicamente sulla circostanza che esse sono state erogate da organi tributari, ma bisognerà qualificare opportunamente la natura del rapporto sottostante.