Come deve proporsi la domanda nel caso di una servitù di passaggio coattiva che dovrà imporsi su fondi appartenenti a proprietari diversi?
Su tale argomento si è già espressa, in passato, la giurisprudenza di legittimità dimostrando di preferire la tesi in base alla quale la domanda di costituzione di servitù di passaggio coattiva non sia vietata, oltre a poter essere inoltrata dall’attore, nei confronti degli altri proprietari, con domande separate o con accordi distinti.
Diversamente, secondo altro indirizzo giurisprudenziale, tale domanda, qualora comportante l’attraversamento di una pluralità di fondi -siti in consecuzione- doveva essere proposta nei confronti di tutti i proprietari di questi fondi, essendo riconosciuta in capo a questi la qualità di litisconsorti necessari (Cass. SS.UU., 3 febbraio 1989, nn. 670 e 671).
Nonostante però l’intervento delle Sezioni Unite il problema non risultava ancora risolto essendosi registrate, negli anni successivi, pronunce aderenti alla prima tesi (Cfr. Cass. 15 giugno 2011, n. 13101).
Pertanto, le Sezioni Unite della Cassazione (sentenza del 22 aprile 2013 n° 9685), ponendo fine all’annoso dibettito, sono nuovamente intervenute affermando che la domanda di costituzione coattiva di servitù di passaggio “deve essere proposta, contestualmente, nei confronti di tutti i proprietari dei fondi che sia necessario attraversare per il collegamento con la strada pubblica”.
Principio questo riconosciuto anche nell’art. 1051 c.c. dove espressamente si evince che deve esser garantito l’accesso al proprietario del fondo intercluso.
In aggiunta, le Sezione Unite hanno voluto anche chiarire che nel caso in cui si instauri un processo senza aver chiamato in causa tutti i proprietari dei fondi non ci si viene comunque a trovare di fronte a litisconsorti necessari pretermessi poiché l‘azione di costituzione di servitù coattiva è carente non sotto il profilo soggettivo dell’integrità del contradditorio ma proprio sotto quello oggettivo della coerenza del petitum. Nella sostanza, specifica la Corte, ciò che difetta è quella condizione essenziale dell’azione che consiste nella possibilità giuridica – ossia nella sia pure solo astratta corrispondenza della pretesa accampata in giudizio a una norma che le dia fondamento – poiché il bene della vita reclamato dall’attore non gli è accordato dall’ordinamento”.
A tal fine, la Cassazione conclude ribadendo come l’eventuale domanda proposta solo verso alcuni dei proprietari vada rigettata senza integrazione del contradditorio in quanto ci si trova di fronte ad un diritto inesistente.