Negli articoli pubblicati nei giorni precedenti abbiamo detto che il condominio può assicurarsi anche per danni dovuti ad eventi atmosferici (scariche elettriche, fumo, gas e vapori, spese sopportate per sinistro da demolizione, sgombero e trasporto residui d’incidente o per guasti causati a impianti e apparecchi di terzi) (clicca qui per gli altri articoli).
Possiamo tuttavia trovarci nel caso in cui la copertura assicurativa è esclusa ed in linea generale ciò potrebbe verificarsi per :
- Sinistro causato da vizio della cosa
- Sinistro causato da eventi atmosferici (calamità naturale)
In caso di vizio della cosa non denunciato dall’assicuratore l’art 1907 c.c. sancisce che, se lo stesso è stato causa del sinistro, l’assicuratore è liberato. Tuttavia se si verifica un aggravamento del danno l’indennità viene ridotta ossia l’assicuratore risponde nei limiti in cui il danno sarebbe stato a suo carico qualora il vizio fosse venuto in essere.
Nel caso di evento catastrofico, invece, l’art 1912 c.c. stabilisce che è assicurabile il rischio morale ovvero quello che prevede tanto il verificarsi dell’evento quanto la determinazione della proporzione esistente tra tutte le componenti esposte al rischio e il numero totale dei sinistri in un determinato periodo.
In tale sede è però d’obbligo focalizzare l’attenzione sull’esistenza (o meno) di responsabilità in capo all’amministratore condominiale in caso –appunto- di inondazioni causate dal maltempo, reputandosi quest’ultimo obbligato -a tutela delle parti comuni dell’edificio- alla proposizione di tutti gli atti conservativi ed all’attivazione delle azioni necessarie alla tutela del condominio.
Al riguardo, nonostante si creda che l’amministratore sia obbligato ad assicurare l’immobile dal medesimo gestito, la normativa resta muta al riguardo o quanto meno, in merito, non vincola quest’ultimo.
Va all’uopo sottolineato che la giurisprudenza di legittimità (Cassazione Civile sezione III n.15872 del 06.07.2010, confortata dalla Cassazione civile n.8233 del 03.04.1997 e n.15735 del 13.08.2014) ha stabilito che “l’amministratore non è legittimato a concludere il contratto di assicurazione del fabbricato se non abbia ricevuto l’assicurazione da una deliberazione assembleare dei partecipanti alla comunione”.
La Corte ha inteso sottolineare che l’amministratore è sì responsabile (art. 1130 c.c.) ma, tuttavia, solo ad adempiere atti conservativi di diritti riguardanti le parti comuni dell’edificio (riparazione dei muri portanti, tetti, lastrici) e giudiziali (azioni contro comportamenti illeciti da parte di terzi) necessari a tutelare l’integrità dell’edificio.
Pertanto tra questi non può esser computato il contratto di assicurazione essendo lo scopo del negozio quello di evitare pregiudizi economici ai proprietari dello stabile danneggiato e non quello di un atto volto alla tutela di obiettivi conservativi dello stabile.
Il Governo con il provvedimento 59/2012 ha esteso la garanzia assicurativa anche a fenomeni quali le calamità naturali e ultimamente sta varando l’obbligatorietà dell’assicurazione sui fabbricati senza, però, eccessivo aggravio dei premi assicurativi per il privato.
Comunque, attenendoci alla figura dell’amministratore, vediamo di seguito cosa si verifica qualora l’edificio venga colpito da un evento climatico di forte intensità o disastroso.
La Cassazione con l’Ordinanza n.3767 del 18.02.2014 ha sentenziato che la responsabilità oggettiva per le cose in custodia (ex art.2015 c.c.), facente capo all’amministratore, può essere esclusa solo per caso fortuito, intendendo per tale “quel fatto estraneo, eccezionale, imprevedibile e inevitabile che interrompe il nesso causale tra i beni sottoposti a custodia e il danno lamentato”.
Sul punto la Corte ha fatto riferimento al nubifragio verificatosi ad Acri nel 1984 che causò l’allagamento dello stabile, sentenziando che l’evento si sarebbe comunque verificato a prescindere dalla idoneità o meno delle opere realizzate dall’amministratore volte ad evitarlo.
Dobbiamo chiederci, a questo punto, se l’amministratore, a seguito di evento naturale di estrema gravità e entità, debba comunque essere considerato responsabile penalmente. Ci si riferisce all’art. 40 c.p. nel quale viene testualmente stabilito che “Non impedire un evento che si ha l’obbligo di giuridico di impedire, equivale a cagionarlo”.
Tuttavia, come già anticipato sopra, l’amministratore non ha alcun obbligo d’assicurare lo stabile se non su espressa dichiarazione dell’assemblea condominiale.
Pertanto non è possibile concludere nel senso di una responsabilità nei confronti dell’amministratore nel caso di eventuali danni cagionati all’edificio a causa di calamità naturali rientrando queste nel concetto di caso fortuito.