Lo ha affermato la Suprema Corte di Cassazione – Sez. III – con la Sentenza n. 11675 del 21 marzo 2016 dichiarando non punibile, per i reati di cui agli articoli 600 ter e 600quater del Codice penale, chi detiene o cede materiale pedopornografico “se le fotografie sono state realizzate con l’autoscatto dallo stesso minore che volontariamente le ha poi cedute a terzi, e, da questi, ad altri ancora” in quanto, come evidenziato, “si distingue chiaramente l’utilizzatore dal minore utilizzato”.
Nel caso specifico (che vedeva coinvolta una minore) si è pertanto ritenuto che la stessa non potesse considerarsi “utilizzata” da terzi soggetti essendo stata la medesima ad aver ceduto volontariamente le immagini che la ritraevano.
La Cassazione quindi, rigettando il ricorso presentato dal pubblico Ministero, ha confermato la decisione del Tribunale dei minorenni che aveva dichiarato il non doversi procedere per alcuni imputati che avevano detenuto e ceduto le fotografie della minore.