Campobasso Insieme Molise – La voce del web – n. 13 del 3 novembre 2016
Ai sensi dell’art. 76 D.P.R. 115/2002 << Al fine di essere rappresentata in giudizio, sia per agire che per difendersi, la persona non abbiente può richiedere la nomina di un avvocato e la sua assistenza a spese dello Stato, purché le sue pretese non risultino manifestamente infondate. L’istituto del patrocinio a spese dello Stato vale nell’ambito del processo penale e civile ed anche nelle procedure di volontaria giurisdizione (separazioni consensuali, divorzi congiunti, ecc.), nonché nel processo amministrativo, contabile e tributario>>.
Pertanto nel caso in cui un cittadino non possa permettersi di pagare un avvocato e le altre spese, può comunque nominarne uno a propria scelta senza doverlo pagare: il legale sarà compensato, difatti, direttamente dallo Stato.
Ma chi ha -in concreto- diritto a richiederlo? Dalla lettura del decreto si deduce che siano legittimati a richiedere l’ammissione: tutti i cittadini italiani (con un reddito annuo imponibile, risultante dall’ultima dichiarazione, non superiore a euro 11.528,41), gli apolidi (cioè coloro che sono privi di cittadinanza), gli enti o le associazioni senza fini di lucro che non esercitano attività economiche, gli stranieri con regolare permesso di soggiorno. Inoltre se l’interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l’istante, ad eccezione dei casi in cui oggetto della causa sono diritti della personalità, ovvero nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi. In tali casi si tiene conto del solo reddito personale.
Per quanto riguarda la domanda di ammissione bisogna distinguere a seconda che essa riguardi l’ambito civile o penale. Nel primo caso essa si presenta (personalmente o tramite il difensore) presso la Segreteria del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati competente. I moduli per le domande sono disponibili presso le stesse Segreterie del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati. Diversamente, in ambito penale, la domanda si presenta presso l’ufficio del magistrato davanti al quale pende il processo.
È comunque importante ricordare che il ricorso al gratuito patrocinio è escluso nei giudizi penali avviati nei confronti di chi è indagato, imputato o condannato per reati di evasione fiscale, per i condannati con sentenza definitiva per i reati di associazione mafiosa o connessi al traffico di tabacchi o di stupefacenti, per chi è difeso da più di un avvocato, ovvero per colui che sostiene ragioni manifestamente infondate, nonché per chi intenti una causa per cessione di crediti.
Da ultimo é opportuno sottolineare la possibilità data al giudice di revocare il gratuito patrocinio anche dopo che lo stesso sia stato ammesso.