È l’art. 36 della Legge n.392/1978 a prevedere espressamente la possibilità, per il conduttore, di cedere il contratto di locazione insieme all’azienda.
La stessa norma di legge prevede altresì la possibilità, per il locatore, di opporsi a ciò -per gravi motivi- entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, nonché, in mancanza di detta liberazione, la possibilità di agire contro il cedente qualora il cessionario non adempia le obbligazioni assunte.
Dalla lettura della disposizione si deduce quindi che in mancanza di un’espressa dichiarazione liberatoria, da parte del locatore, il cedente resta vincolato al contratto rispondendo ‘solidalmente’ insieme al cessionario.
Secondo la Corte di Cassazione il fondamento della suindicata obbligazione di garanzia” va ravvisato “nel potere esclusivo di scelta del cessionario da parte del cedente e nella corrispondente esigenza di tenere il locatore (..) indenne dalle negative conseguenze che possono derivarne” (Cass. nn. 10485 del 1 giugno 2004 e 23914/2006).
La ratio della norma va infatti ravvisata nella volontà del legislatore di agevolare il trasferimento delle aziende tenendo al contempo conto del c.d. fenomeno della successione cumulativa.
Conseguenza inevitabile è in tal senso la legittimazione passiva dell’originario conduttore/cedente sia nel caso in cui la cessione non sia opponibile al locatore, sia nell’ipotesi in cui quest’ultimo abbia avuto conoscenza dell’operazione ma non abbia liberato il cedente.
Dott.ssa Eleonora Di Lullo