Anche la Pubblica Amministrazione può assumere la veste di “custode” in conformità con la disposizione normativa di cui all’art. 2051c.c. Come acclarato -ormai da tempo- dalla giurisprudenza, la fattispecie sussiste, per lo più, in tutti quei casi in cui la P.A. è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia. Proprio in tale contesto si è coniato l’istituto della c.d. insidia stradale o trabocchetto in riferimento a tutte quelle ipotesi ove possa configurarsi una responsabilità (quantomeno per colpa) conseguente alla presenza sulla strada di una sorpresa.
Si ritiene quindi che la responsabilità della P.A. sussista quando la strada, presentandosi in condizioni di apparente normalità, nasconda un pericolo non prevedibile con l’uso della normale diligenza, concretandosi in uno stato apparente difforme da quello reale per effetto dell’obiettiva non visibilità dell’insidia nonché dell’impossibilità soggettiva di avvedersene tempestivamente al fine di evitarla. Ne discende che, l’insidia -o trabocchetto- non è un concetto giuridico ma un mero stato di fatto che per i suoi intrinseci caratteri di invisibilità ed imprevedibilità, integra una situazione di minaccia all’incolumità di cose e persone. Pur vero è che, comunque, la P.A. potrà dimostrare di aver adottato tutte le misure idonee a prevenire ed impedire la situazione di pericolo (ad es. tramite idonea segnalazione). Va poi aggiunto, nel quadro normativo, che la regola generale della responsabilità extracontrattuale di cui all’art. 2043c.c. (rectius per fatto illecito) conserva uno spazio residuale. Qualora difatti non possa essere applicata la disciplina dell’art. 2051c.c., per l’accertata impossibilità concreta della custodia, la P.A. potrà in ogni caso essere chiamata a rispondere per qualunque fatto colposo –ad essa riconducibile- che cagioni ad altri un danno ingiusto.
Dott.ssa Eleonora Di Lullo