Oltre a quanto già detto la settimana scorsa in tema di “assicurazione dello stabile condominiale (clicca qui per leggere l’articolo)” può risultare utile far presente l’esistenza di polizze assicurative (sempre a tutela dello stabile) anche contro il rischio incendio, le quali hanno la funzione di coprire gli eventuali danni causati da colpa dell’assicurato o causati direttamente al fabbricato.
L’assicurazione, tuttavia, in genere copre solamente l’importo per i danni riportati nella polizza escludendo i danni riportati all’area sulla quale è ubicata il fabbricato.
Detto ciò, la garanzia tutela:
- Danni provocati da incendio.
- Danno dovuto a fulmine, esclusi i danni a macchine, apparecchi e impianti elettrici.
- Scoppio e esplosione.
- Caduta di aeromobili, di loro parti o cose da essi trasportati, caduta di meteoriti e satelliti.
- Impatto di veicoli stradali o natanti, eccetto quelli appartenenti all’assicurato.
- Furto o guasti causati da ladri ai fissi o infissi di proprietà o uso comune, comprese le porte d’ingresso agli appartamenti.
- Cedimento di ascensori per guasto di congegni.
Inoltre le compagnie assicuratrici garantiscono -nella maggior parte dei casi- anche la tutela per danni derivanti dalla perdita di pigioni o del mancato godimento per indisponibilità del fabbricato per il periodo necessario al ripristino.
Infine è doveroso segnalare anche che tali tipi di polizze non sono in genere volti a tutelare i danni causati da atti vandalici, terrorismo, sabotaggi, tumulti popolari, terremoti, mareggiate, inondazioni, alluvioni.