Articolo presente anche sul periodico Campobasso Insieme N. 3 del 25 febbraio 2016
Dalla definizione contenuta nell’art. 1882 c.c. si deduce che l’assicurazione sulla vita è il contratto con cui l’assicuratore, in corrispettivo di un premio unico o periodico, si obbliga a pagare un determinato capitale o a corrispondere una determinata rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana (morte, o sopravvivenza ad una certa età).
Di assoluto rilievo sull’argomento vi è il recente intervento della terza Sezione civile della Cassazione -n.17024/2015– volto al riconoscimento della vessatorietà di determinate clausole, sovente presenti nei moduli sottoscritti in sede di stipula del contratto. Ci si riferisce, nello specifico, ai seguenti oneri gravanti sul beneficiario:
- formulazione della domanda di indennizzo su di un modulo predisposto dall’assicuratore;
- sottoscrizione della richiesta di indennità presso l’agenzia competente;
- obbligo di produzione di una relazione medica;
- proposizione delle cartelle cliniche relative ai ricoveri della persona deceduta;
- produzione dell’atto notorio riguardante lo stato successorio del beneficiario;
- produzione dell’originale del contratto stipulato.
Secondo la Corte, infatti, tutte queste previsioni, messe insieme, formano un “cocktail giugulatorio” ed opprimente per il beneficiario, senza tra l’altro portare ad alcun reale vantaggio per l’assicuratore se non quello di frapporre formalistici e defatigatori ostacoli al pagamento dell’indennizzo.
All’uopo va altresì sottolineato che la nullità di tali condizioni di polizza potrà essere eccepita in ogni stato e grado del processo in quanto le Sezioni Unite della Cassazione (sent. n.26242/2014) hanno stabilito che il Giudice ha sempre il potere di rilevare d’ufficio la nullità del contratto o di sue singole clausole, anche nel giudizio di appello ed in quello dinanzi alla suprema Corte di legittimità.