Corte di Cassazione – Sezione VI civile – Ordinanza n. 8149 del 22 aprile 2016
Un ex marito aveva portato in Tribunale gli stralci delle lettere nelle quali la sua ex moglie riconosceva di aver avuto degli atteggiamenti sgarbati e dei comportamenti inadeguati.
È così che la Cassazione si è trovata a decidere sulla valenza probatoria, ai fini dell’addebito della separazione, delle lettere mediante le quali uno dei coniugi fa autocritica riconoscendo di aver commesso degli errori durante la relazione coniugale.
La vicenda, conclusasi in senso negativo per l’ex marito, ha visto pronunciarsi la Cassazione, che, respingendo il ricorso dello stesso, ha stabilito: “la missiva non può essere valutata alla stregua di una confessione probante la violazione dei doveri coniugali”.
La corrispondenza che i due coniugi si scambiano durante il periodo matrimoniale non può pertanto essere considerata sufficiente ai fini probatori per l’addebito della separazione.