E’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 277 del 26 novembre 2016 il Decreto Legislativo 25 novembre 2016, n. 222 c.d. SCIA 2 intitolato “Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell’articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124”. Esso entrerà in vigore a far data dall’11 dicembre 2016.
Il decreto in questione ha il merito di aver riunito una materia frammentaria prevedendo una tabella (allegato A) contenente l’elenco dettagliato di tutte le attività soggette al preventivo assenso pubblico, specialmente in riferimento alle materie relative all’edilizia privata (dalle manutenzioni ai grandi interventi), all’ambiente (Via, Aia, rifiuti, dighe, etc.) ed al commercio.
La tabella – consultabile in Gazzetta Ufficiale – indica, per ciascuna attività, quale iter procedimentale autorizzativo seguire. Le attività presenti nella tabella sono 105 ed il Decreto Legislativo riassume anche i successivi adempimenti all’intervento edilizio: agibilità, comunicazione di fine lavori, realizzazione degli impianti a servizio dell’edificio.
Con questa riforma sono stati quindi previsti i seguenti titoli autorizzativi: la segnalazione certificata di inizio attività (Scia), l’autorizzazione espressa, il silenzio-assenso e la comunicazione.
In particolare si evidenzia come la SCIA sia attuabile in tre diverse varianti. La prima (Scia semplice ai sensi dell’art. 19 della legge 241 del 1990) prevede che l’attività possa essere iniziata immediatamente ed entro 60 giorni (30 in materia edilizia) lasciando alla P.A. la possibilità di effettuare i controlli sui requisiti e sui presupposti richiesti per lo svolgimento dell’attività.
La seconda (Scia Unica ai sensi dell’art. 19-bis, comma 2, della Legge n. 241/1990) prevede, nei casi in cui per l’avvio dell’attività siano necessarie la Scia in aggiunta ad altre autorizzazioni, che l’interessato possa presentare appunto un’unica Scia allo Sportello Unico del Comune il quale si onera di trasmetterla immediatamente alle altre amministrazioni interessate per i controlli di loro competenza.
Infine è prevista la c.d. Scia condizionata (art. 19-bis, comma 3, della Legge n. 241/1990) utilizzabile quando la Scia è subordinata all’acquisizione di autorizzazioni – o atti di specifico assenso comunque denominati – e consente che l’interessato possa inoltrare l’istanza allo Sportello Unico contestualmente alla Scia. In tale ultimo caso, entro 5 giorni dovrà essere convocata la Conferenza di servizi e l’avvio delle attività sarà subordinato al rilascio delle autorizzazioni, che verrà comunicato dallo Sportello Unico all’interessato.