Cassazione, Sezione V penale, Sentenza n. 12603 del 15 marzo 2017
“La presa di cognizione di posta elettronica presso il destinatario riguarda il profilo “statico” della comunicazione, dunque è sanzionabile ai sensi dell’articolo 616 del c.p. e non con l’art. 617 del c.p. che, invece, attiene il profilo dinamico della comunicazione stessa”.
Il caso specifico va ad inserirsi nel più ampio novero dell’accesso abusivo nei sistemi informatici.
Tale accesso, quindi, va considerato distintamente a seconda di quelle che sono state le modalità di ingresso e di utilizzo dei dati presenti nei diversi sistemi.
Quindi, nel caso in cui il soggetto entra nel possesso di notizie già lette si tratta di violazione di corrispondenza. Al contrario, nel caso in cui le notizie non siano ancora state lette dal reale destinatario, si ricadrà nell’ambito del più grave reato di cognizione, interruzione o impedimento di comunicazione.