Corte di Cassazione, Sez. Civile, Ordinanza n. 402 del 10 gennaio 2018
In relazione ad una vicenda che vedeva coinvolto un ufficiale dell’esercito americano ed una donna italiana – che si erano uniti in matrimonio al solo fine di consentire al militare di ottenere gratifiche economiche ed alla donna di ricevere (in cambio) un assegno di circa 110.000,00 euro – i giudici hanno escluso il diritto all’assegno di mantenimento essendo il rapporto sorto solo per motivi di convenienza, ovvero privo di qualsiasi carattere affettivo e tra l’altro intrattenuto per un brevissimo lasso di tempo.
Come precisa la S.C. << La Corte di appello ha espresso una coerente valutazione della vicenda prospettata dalla ricorrente ai fini dell’accertamento della sussistenza o meno del diritto all’assegno di mantenimento ed e’ pervenuta ad escluderlo rilevando la ricorrenza nella specie di quell’ipotesi eccezionale in cui non si e’ ancora realizzata, al momento della separazione, alcuna comunione materiale e spirituale tra i coniugi. Infatti la Corte distrettuale ha riscontrato esclusivamente la realizzazione di accordi economici tra le parti senza che vi sia stata alcuna condivisione di vita e instaurazione di un vero rapporto affettivo qualificabile come affectio coniugalis. >>
Di seguito il testo integrale della pronuncia:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente
Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere
Dott. ACIERNO Maria – Consigliere
Dott. FERRO Massimo – Consigliere
Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso l’avv. (OMISSIS) (p.e.c. (OMISSIS), fax. n. (OMISSIS)) dal quale e’ rappresentata e difesa unitamente all’avv. ( (OMISSIS)), giusta procura mandato in calce al ricorso, (AMMESSA G.P. CONS. ORD. AVV. GENOVA 14/7/0216);
– ricorrente –
nei confronti di:
(OMISSIS);
-intimato –
avverso la sentenza n. 66/2016 della Corte di appello di Genova, emessa il 17 giugno 2016 e depositata il 7 luglio 2016, n. R.G. 353/2016.
FATTO E DIRITTO
Rilevato che
1. Nel giudizio di separazione introdotto davanti al Tribunale di Genova da (OMISSIS) nei confronti di (OMISSIS) il Tribunale genovese,. dopo aver pronunciato la separazione, ha respinto le reciproche domande di addebito e rigettato la domanda di assegno di mantenimento della (OMISSIS).
2. La Corte di appello di Genova ha respinto il gravame proposto da (OMISSIS) relativamente al rigetto della domanda di assegno rilevando che il matrimonio e’ durato 28 giorni senza che i coniugi convivessero insieme e senza che si instaurasse una vera comunione materiale e spirituale fra loro. Le parti – ha inoltre rilevato la Corte distrettuale – si accusano reciprocamente di aver concordato il matrimonio per motivi estranei alla volonta’ di una effettiva unione coniugale. Infatti il (OMISSIS) e’ alto ufficiale dell’esercito USA e beneficia di gratifiche economiche, conseguenti al matrimonio, riconosciute agli appartenenti all’esercito. La (OMISSIS) si e’ indotta al matrimonio dopo essersi fatta rilasciare assegni postdatati e, nel corso del brevissimo matrimonio, si e’ anche fatta consegnare dal marito la somma di 110.000 dollari in contanti.
3. Ricorre per cassazione (OMISSIS) deducendo violazione e falsa applicazione dell’articolo 156 c.c.. Sostiene la ricorrente che la brevissima durata del matrimonio (peraltro ascrivibile unicamente al (OMISSIS)) e la mancata instaurazione della convivenza non sono rilevanti al fine di escludere il diritto all’assegno di mantenimento e a sostegno della sua tesi sulla irrilevanza della durata del matrimonio cita la giurisprudenza di legittimita’ e in particolare la recente pronuncia (Cass. civ. n. 1162 dell’8 gennaio 2017) secondo cui alla breve durata del matrimonio non puo’ essere riconosciuta efficacia preclusiva del diritto all’assegno di mantenimento, ove di questo sussistano gli elementi costitutivi, rappresentati dalla non addebitabilita’ della separazione al coniuge richiedente, dalla non titolarita’, da parte del medesimo, di adeguati redditi propri, ossia di redditi che consentano di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, e dalla sussistenza di una disparita’ economica tra le parti mentre, alla durata del matrimonio puo’ essere attribuito rilievo ai fini della determinazione della misura dell’assegno di mantenimento. La ricorrente contesta l’affermazione della Corte distrettuale secondo cui non si era instaurata alcuna effettiva comunione materiale e spirituale fra i coniugi e invoca in tal senso la generosa dazione di denaro effettuata dal (OMISSIS).
4. La ricorrente deposita memoria difensiva.
Ritenuto che:
5. La Corte di appello ha espresso una coerente valutazione della vicenda prospettata dalla ricorrente ai fini dell’accertamento della sussistenza o meno del diritto all’assegno di mantenimento ed e’ pervenuta ad escluderlo rilevando la ricorrenza nella specie di quell’ipotesi eccezionale (cfr. negli stessi termini Cass. civ. sez. 6-1 ord. n. 6164 del 26 marzo 2015) in cui non si e’ ancora realizzata, al momento della separazione, alcuna comunione materiale e spirituale tra i coniugi. Infatti la Corte distrettuale ha riscontrato esclusivamente la realizzazione di accordi economici tra le parti senza che vi sia stata alcuna condivisione di vita e instaurazione di un vero rapporto affettivo qualificabile come affectio coniugalis.
6. Il ricorso va pertanto respinto senza statuizioni sulle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalita’ e gli altri dati identificativi a norma del Decreto Legislativo n. 196 del 2003, articolo 52.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater da’ atto della rsussistenzai dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.