Con l’introduzione delle unioni civili nel nostro ordinamento l’Italia ha aggiunto una terza forma di regolamentazione della vita familiare.
Difatti, attualmente, nel nostro sistema sono vigenti:
- il matrimonio
- la convivenza di fatto
- l’unione civile tra persone dello stesso sesso
- il MATRIMONIO
Ad esso si accede con la celebrazione ovvero mediante la scelta di sposarsi e di registrare un’unione dalla quale deriveranno diritti ed obblighi giuridici.
La nozione stessa di matrimonio non è univoca essendo necessario distinguere il matrimonio inteso quale atto (ossia come negozio solenne) dal matrimonio inteso quale rapporto giuridico (insieme di diritti e doveri, personali e patrimoniali). Essa rientra, non a caso, nella categoria dei negozi giuridici bilaterali e non in quella stricto sensu del contratto.
2. la CONVIVENZA DI FATTO
Per tale forma giuridica è prevista solamente una iscrizione anagrafica avente funzioni probatorie dell’inizio e della durata della convivenza tra i due soggetti.
A differenza del matrimonio non è quindi una registrazione di stato civile.
Con tale forma si riconoscono in ogni caso una serie di diritti nonché un dovere alimentare attivabile all’eventuale cessazione della convivenza, oltre ai doveri sociali (ma non giuridici) di reciproca assistenza morale e materiale.
Il riconoscimento di doveri sociali e non giuridici comunque non deve apparire come una minore tutela del rapporto che si instaura tra i conviventi. Ciò in quanto i doveri sociali di solidarietà sono comunque coperti dall’art. 2 Costituzione e pertanto non possono non avere la naturale conseguenza di una tutela giuridica delle situazioni che ne derivano.
Principi questi rinvenibili – ormai da anni – nella stessa tutela dei figli, essendo stata trasformata la responsabilità genitoriale in un concetto che prescinde dalla forma giuridica di regolamentazione della convivenza (matrimonio ovvero convivenza di fatto).
3. l’UNIONE CIVILE tra PERSONE dello STESSO SESSO
Ad esse si accede mediante la registrazione e tramite quest’ultima si attivano una serie di diritti (tra cui quelli successori ed alla pensione di reversibilità) e doveri (ad esclusione della fedeltà reciproca).
Per tale forma giuridica di famiglia è espressamente vietata l’applicazione della normativa in tema di adozione dei minori anche se al riguardo la giurisprudenza dei Tribunali competenti (rectius: dei minori) sembra per il momento ammettere l’adozione del figlio minore del proprio partner.
Altra novità, introdotta dalla legge sulle unioni civili, riguarda il divorzio immediato, ovvero non preceduto dalla separazione, accessibile – in via giudiziaria o altresì mediante la negoziazione assistita – almeno 3 mesi dopo aver manifestato l’intenzione di sciogliere il vincolo innanzi all’Ufficiale di Stato Civile.