Articolo presente sul periodico campobasso Insieme – Futuro Molise – N. 20 del 26 novembre 2015
L’attenzione del legislatore su tale fenomeno si impose a seguito dei fatti dell’11 settembre 2001 suggerendogli così la ri-scrittura di diversi articoli del Codice penale con l’obiettivo di adeguarli ai mutati scenari internazionali. Ricorre la finalità di terrorismo quando lo scopo del reo è quello di incutere terrore nella collettività con azioni criminose indiscriminate, ovvero, non dirette contro singole persone ma contro quello che esse rappresentano (c.d. depersonalizzazione della vittima) o, altresì, rivolte verso una singola persona, indipendentemente dal suo ruolo/funzione sociale, al fine di minare la fiducia nell’ordinamento costituito indebolendone le strutture.
In tale contesto si inserisce, appunto, nel 2005, l’art. 270-sexies c.p. rubricato “condotte con finalità di terrorismo“, con cui l’Italia ha ripreso letteralmente la definizione prevista a livello europeo in ottemperanza alla decisione quadro 2002/475/GAI volta al ravvicinamento delle legislazioni penali degli Stati Comunitari. Pertanto il terrorismo consiste nell’utilizzo sistematico di mezzi violenti contro persone e cose arrecando un danno grave o, in alternativa, nella diffusione di effetti di panico o costrizione verso i pubblici poteri o, ancora, nel destabilizzare o distruggere l’ordine costituito. La definizione, così come adottata dall’art. 270-sexies c.p. e tramite l’esplicito richiamo al vincolo alle fonti internazionali, è di tipo aperto e destinata, quindi, ad estendersi o a restringersi a seconda delle necessità. In tal senso gli ultimi avvenimenti hanno già fatto riflettere circa la necessità di far rientrare in tali condotte anche quelle che si sviluppano tramite i social network e gli altri sistemi di comunicazione mediatica.
Dr.ssa Eleonora Di Lullo