Il contratto di portierato è una prestazione consistente in singole operazioni, unite tra loro, quali la custodia dell’edificio, ricezione e smistamento posta, pulizia parti comuni etc., affidate ad un’unica persona che le esegue con diligenza e senso civico, ossia il portiere. Quest’ultimo, legato al condominio da un contratto di lavoro subordinato, fonda il suo rapporto su norme ben precise dettate dal Contratto Collettivo Nazionale di categoria.
Più nello specifico le leggi che regolano tale legame si ravvisano:
- nel codice civile,
- nelle leggi sulla previdenza,
- nella legge del 21 marzo 1953, n° 215, sulla gratifica natalizia,
- nella legge n°111 del 26 aprile 1954 sull’estensione delle ferie settimanali,
- nella legge n°526 del 16 maggio 1956 sul trattamento economico del lavoro prestato nei giorni feriali.
Ne consegue che l’assunzione del portiere deve risultare da atto scritto indicante -quantomeno- data, durata del periodo di prova, qualifica, retribuzione ed orari di lavoro.
Al momento dell’assunzione il portiere ha l’obbligo di fornire un valido documento d’identità, il certificato di stato di famiglia, il certificato penale, il certificato medico, il libretto di lavoro, la licenza comunale, il codice INPS ed il codice fiscale.
Andiamo d analizzare alcuni di questi aspetti appena elencati.
Per quanto concerne il periodo di prova bisogna chiarire che esso ha una durata bimestrale e per l’assunzione al servizio devono essere rispettare le norme vigenti per il collocamento.
Rientra negli obblighi del portiere quello di tenere aperto il portone per 11 ore al giorno, ridotte di 6 ore settimanali a partire dal mese di gennaio del 2000. Sono previste maggiorazioni per il lavoro straordinario, festivo e notturno in base all’art.47 CCNL.
Qualora il portiere commetta atti contrari o in violazione del contratto, può essere sottoposto a provvedimenti disciplinari che in base ala gravità possono consistere in:
- Rimprovero verbale o scritto
- Multa
- Licenziamento in tronco, ex art. 103 del contratto stesso.
Rientrano tra i diritti del portiere:
- Un orario di lavoro non superiore alle 47 ore settimanali o alle 30 ore settimanali per i rapporti professionali part-time
- Un giorno di riposo settimanale che coincide, di solito, con la domenica
- Ferie annuali pari a 26 giorni, ex art.60 CCNL
- Permessi straordinari retribuiti non superiori alle 80 ore lavorative
- Congedo matrimoniale retribuito per 15 giorni
- Preavviso fino a 3 mesi in caso di licenziamento escluso quello in tronco ex art. 98 CCNL
- Un certificato del compiuto servizio ex art. 99 CCNL alla cessazione del rapporto
In caso di maternità, se tale lavoro viene svolto da una donna, è previsto il divieto di licenziamento dall’inizio della gravidanza fino al compimento di 1 anno del bambino, un congedo di maternità 2 mesi prima e 3 mesi dopo il parto nonché la possibilità di 6 mesi d’astensione dopo la gravidanza.
Nomina del sostituto del portiere.
Costui, secondo la disciplina del contratto collettivo, viene nominato direttamente dal portiere che lo retribuisce in proporzione del lavoro prestato.
In caso di morte del portiere, l’alloggio di servizio delle persone con lui conviventi può essere usufruito per altri 3 anni e per lo stesso periodo si dovrà corrispondere il salario o le eventuali indennità supplementari alla persona designata come sostituto che ha continuato a svolgere il lavoro di portierato.
Ebbene è doveroso sottolineare che deve comunque configurarsi un rapporto di lavoro a termine suscettibile di conversione.
Per ciò che concerne la possibilità di farsi sostituire, deve dirsi che i proprietari hanno il potere di scelta del sostituto ma, al tempo stesso, devono interpellare ed ottenere il placet del portiere titolare (art. 23 CCNL).
Alloggio del portiere, restituzione dello stesso e licenziamento
Il portiere può godere dell’alloggio all’interno del condominio per l’opera prestata, ma al termine del rapporto dovrà lasciare lo stesso.
In caso di controversia per il rilascio dello stesso, la procedura di sfratto sarà di competenza del giudice del lavoro qualora dovesse essere presentata opposizione da parte dell’intimato.
Preme sottolineare che molti regolamenti prevedono, all’interno del condominio, un locale da destinare all’alloggio del portiere, al fine di consentire ai condomini di avere una persona su cui fare affidamento durante tutte le ore della giornata.
Il CCNL ha però sancito che la reperibilità del portiere possa essere anche diminuita fuori dall’orario di lavoro prevedendo, comunque, un numero di ore settimanali durante le quali deve essere garantito il suo intervento con massima disponibilità.
Il servizio di portierato, in ogni caso, può essere previsto anche senza alloggio e per tale decisione non è prevista l’unanimità dei consensi potendo l’assemblea deliberare con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti che rappresentino almeno la metà del valore millesimale dell’edificio.
Se, diversamente, è previsto un alloggio destinato al portiere all’interno delle parti comuni dello stabile, tale atto si configurerà come vero e proprio atto di straordinaria amministrazione ed in quanto tale ci sarà bisogno della maggioranza qualificata dei 2/3 del valore millesimale ed il voto favorevole della maggioranza dei partecipanti al condominio.
Da tutto ciò possiamo facilmente dedurre che il rapporto di portierato è un vero e proprio rapporto di subordinazione avente ad oggetto un’attività prestata in cambio di una retribuzione corrisposta parte in denaro e parte tramite la disponibilità dell’alloggio.
Normativa sull’attività di portierato
Richiamiamo alcune norme e leggi su cui si fonda il contratto di portierato.
L’attività di portierato non è più soggetta alla legge del 24/11/2000 n°324 prevista per la vigilanza privata poiché le mansioni del portiere includono anche servizi di reception, assistenza clienti, consegna corrispondenza, manutenzione dell’integrità dell’edificio, pulizia dello stabile. Siamo in tal senso di fronte ad una vera e propria liberalizzazione dell’attività medesima. In virtù di ciò si possono organizzare attività imprenditoriali che, se non configurano intermediazioni di manodopera vietate dall’art. 1 della legge 23/10/1960 n° 1369, possono offrire servizi di custodia finalizzati alla tutela della proprietà.
La giurisprudenza ha affermato che l’attività di portierato ha tra le sue finalità lecite quelle di difesa della proprietà essendo bastevole la presenza del portiere a scoraggiare eventuali intrusioni o azioni a danno dello stabile.
Il portiere qualora il committente rinunci ad un servizio di vigilanza ai sensi dell’art. 134 T.U.L.P.S, può in ogni caso avere altri compiti quali ad esempio:
- Controllo infrastrutture di servizio
- Chiusura porte e finestre
- Quadri elettrici e attrezzature elettroniche
- Registrazione visitatori
- Controllo e ispezioni degli accessi con annessa regolazione dell’afflusso delle vetture nei parcheggi
- Monitoraggio dell’impianto di allarme antrintusione
Infortuni sul lavoro del portiere
In riferimento a detto argomento ci si attiene a una norma che riguarda di riflesso i portieri condominiali, pertanto, in caso di sinistro occorso al portiere, la responsabilità ricade sull’amministratore dello stabile. Tuttavia nei piccoli stabili composti da meno di 8 condomini, dove la figura dell’amministratore può non esistere, tutti i proprietari sono responsabili. Mancando però un controllo diretto l’amministratore spesso non è punito.
E’ bene comunque precisare quali siano gli obblighi dell’amministratore ed in base a ciò effettuare anche un distinguo. quindi, qualora sarà presente solo 1 dipendente si prospettano due ipotesi:
- Se l’assunzione del portiere è antecedente al gennaio del 1997, è sufficiente che l’amministratore abbia fatto presente i rischi connessi al suo lavoro, anche tramite documento scritto;
- Se, invece, l’assunzione è successiva a tale data, il portiere dovrà frequentare un corso di formazione sulla sicurezza dei luoghi di lavoro. Il costo è a carico del condominio e la frequenza si svolge durante gli orari di lavoro, oppure pagata a parte, come ore di straordinario.
La formazione deve essere messa in atto ogni volta che un portiere viene assunto, quando cambia mansioni e nel caso in cui vengano introdotte nuove attrezzature di lavoro, nuove tecnologie, nuove sostanze e preparati pericolosi.
Il portiere deve essere informato sempre sui rischi che corre ed il mezzo più pratico sarà di certo una raccomandata con avviso di ricevimento. Nella lettera l’amministratore deve segnalare i pericoli connessi all’uso di sostanze pericolose, le procedure previste per il pronto soccorso, la prevenzione in caso d’incendi e l’evacuazione dal posto di lavoro. L’amministratore, inoltre, ha l’obbligo di redigere un documento autocertificato dei rischi da trasmettere al portiere ai sensi dell’art.1 del Decreto Ministeriale del 5/12/1996, nonché, in aggiunta, conservare il registro degli infortuni e riportare tutte le cause che provocano l’assenza per più di un giorno lavorativo.
Se all’interno dello stabile fossero presenti più di 2 dipendenti,che svolgono mansioni differenti da quelle del portiere (giardiniere o addetto caldaia), bisogna eleggere un RLS, ossia un rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, che ha diritto ad un corso specialistico di 32 ore. In aggiunta, il condominio dovrà nominare un RSSP, cioè un responsabile del servizio prevenzione e protezione, segnalando il tutto all’Asl ed alla Direzione Provinciale del Lavoro all’uopo preposti.
Vengono escluse dalla sicurezza sul lavoro le persone che esercitano attività di portierato negli immobili abitati solo dal proprietario o dai suoi parenti o affini entro il terzo grado, anche se in appartamenti separati. Tali rapporti rientrano nella categoria del lavoro domestico.
Tirando le somme e riassumendo il tutto, è lecito garantire al lavoratore un luogo sicuro e privo di rischi nel quale svolgere la propria opera.
In caso contrario l’amministratore di condominio risponderebbe penalmente per lesioni o morte del portiere qualora le condizioni in cui si è concretizzato il danno integrassero gli estremi di un incidente sul lavoro.