Cassazione penale, Sezioni unite, sentenza del 29 settembre 2016, n. 40516
Il caso pratico che ha sollevato la questione di diritto riguardava un duplice omicidio.
L’imputato difatti aveva commesso il delitto nei confronti dei propri genitori uccidendoli con numerosissime coltellate. Più nello specifico sul corpo del padre vennero rinvenute trentanove coltellate mentre su quello della madre ne vennero rinvenute settantadue.
Il quesito che era stato posto all’attenzione delle Sezioni unite era il seguente:
Se avuto riguardo agli elementi costitutivi della aggravante della crudeltà, la modulazione dell’elemento psicologico del delitto, nella forma del dolo d’impeto, abbia influenza sulla configurabilità della circostanza in questione
Al riguardo il massimo Organo della nomofilachia, sciogliendo ogni dubbio, ha optato per la coesistenza tra i due elementi.
Come espressamente si legge nella pronuncia in commento “Il dolo d’impeto, designando un dato meramente cronologico, non è incompatibile con la circostanza aggravante della crudeltà di cui all’art. 61, primo comma, n.4, c.p.” .
Ciò in quanto, continua la Corte, “La circostanza aggravante dell’avere agito con crudeltà, di cui all’art. 61, primo comma, n.4, c.p., è di natura soggettiva ed è caratterizzata da una condotta eccedente rispetto alla normalità causale, che determina sofferenze aggiuntive ed esprime un atteggiamento interiore specialmente riprovevole, che deve essere oggetto di accertamento alla stregua delle modalità della condotta e di tutte le circostanze del caso concreto, comprese quelle afferenti alle note impulsive del dolo”.
Tale intervento ha così risolto il contrasto giurisprudenziale che si era registrato in ordine all’assorbimento, o meno, dell’aggravante in esame da parte dell’elemento psicologico del dolo d’impeto.