La legge 220/2012 (c.d. “riforma del condominio”) ha novellato, tra gli altri, l’articolo 1138 c.c. che prevede espressamente l’obbligo della formazione di un regolamento condominiale qualora il numero dei condòmini superi le dieci unità. La funzione della previsione risiede nella creazione di una sorta di normativa interna con la quale è possibile disciplinare gli aspetti della vita condominiale e, pertanto, l’atto può contenere le norme per l’utilizzo delle cose comuni, per la ripartizione delle spese, per la tutela del decoro dell’edificio ed, altresì, quelle relative all’amministrazione. E’ opportuno precisare, ad ogni buon conto, che le statuizioni di un eventuale regolamento non possono in nessun caso menomare i diritti dominicali di alcun condomino risultanti da atti di acquisto o da convenzioni, né tantomeno disattendere le disposizioni inderogabili previste dal codice civile. Di tutta evidenza è, inoltre, la disposizione di chiusura del riformato articolo 1138 c.c. che prevede, ex novo, l’espresso divieto d’inserimento di regole limitative al possesso o alla detenzione di animali domestici.
La norma codicistica prevede, inoltre, in capo a ciascun condomino, la facoltà d’iniziativa sia per la formazione dell’atto in questione, sia per la revisione di quello eventualmente già esistente. Per l’introduzione di un regolamento è sufficiente una delibera assembleare – con annesso obbligo di sua allegazione nel registro dei verbali – approvata con la maggioranza degli intervenuti che rappresenti almeno la metà del valore dell’edificio. In caso di discordia, ciascuno dei partecipanti dissenzienti ha la possibilità di impugnare il regolamento davanti all’autorità giudiziaria entro il termine di trenta giorni decorrente dalla deliberazione, qualora sia stato presente all’assemblea, ovvero, dal giorno della comunicazione del verbale, in caso di sua assenza.
Dott.ssa Eleonora Di Lullo