Con gli ultimi interventi normativi (leggi nn. 162/2014 e 55/2015) si sono registrate delle importanti novità sul piano dei procedimenti di separazione e divorzio.
Le innovazioni riguardano tanto le modalità (negoziazione assistita o fai-da-te) quanto la riduzione dei termini (sei mesi o un anno). Difatti oggi i coniugi hanno diverse opzioni per formalizzare la separazione o il divorzio.
Una di queste consiste nel comparire innanzi all’ufficiale dello stato civile del Comune (presso cui è stato iscritto o trascritto l’atto di matrimonio, oppure, in seconda ipotesi, ove uno dei due richiedenti è residente) al fine di sottoscrivere un accordo di separazione, di divorzio, o anche solamente di modifica delle loro condizioni. Il tutto senza la necessaria assistenza dei difensori.
Ma bisogna fare attenzione perchè vi sono dei presupposti, ovvero: non devono esservi figli minori, o portatori di handicap grave, o economicamente non autosufficienti, inoltre, l’accordo non deve contenere atti con cui si dispone il trasferimento di diritti patrimoniali. Chiarito ciò ripercorriamo brevemente l’iter procedimentale. Ricevute le dichiarazioni da ciascun coniuge, l’ufficiale dello stato civile provvede a “sigillarle” in un accordo che viene immediatamente sottoscritto. Qualora si tratti di sole modifiche relative ad una separazione/divorzio già consolidato, l’iter si conclude con tale sottoscrizione.
Diversamente lo step successivo consisterà nell’invito rivolto ai coniugi, da parte del Sindaco, a ri-comparire innanzi a sé –a distanza di trenta giorni- per raccogliere la conferma dell’accordo. Ciò evidentemente al fine di consentire ai richiedenti un periodo di riflessione.
Deve tenersi assolutamente presente che la mancata comparizione equivale a mancata conferma dell’accordo.
La domanda a questo punto sorge spontanea.. Cosa fare in presenza di prole? Il legislatore ha previsto la possibilità di ricorrere ad una negoziazione assistita (da uno o più avvocati).
Di tale strumento ci si potrà avvalere sia in presenza che in assenza di figli e l’eventuale raggiungimento di un accordo non richiederà un’omologa. Gli incombenti previsti per tale ipotesi variano a seconda della presenza o meno di prole.
È bene precisare che, in ogni caso, l’accordo raggiunto dovrà essere trasmesso al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale competente –senza contributo unificato- entro dieci giorni. Quest’ultimo, poi, in presenza di figli, valuterà l’accordo nell’interesse di questi ultimi e vi apporrà o meno un’autorizzazione.
Ottenuto il nullaosta i difensori avranno l’obbligo di trasmettere (entro dieci giorni) all’ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto o iscritto, una copia autentica dell’accordo (pena la sanzione amministrativa da 2.000 a 10.000€).
Viceversa, in difetto di autorizzazione, il p.m. trasmetterà l’accordo al Presidente del Tribunale affinchè fissi (entro trenta giorni) l’udienza di comparizione delle parti prevista dall’art. 707 c.p.c. Novità riguardano anche i termini necessari per la richiesta di divorzio. Oggi, infatti, in caso di separazione consensuale, sarà possibile chiedere la cessazione degli effetti civili del matrimonio trascorsi sei mesi.
Qualora invece la separazione sia stata di tipo giudiziale il termine previsto è quello di un anno. Un’ultima, ma non meno importante, novità riguarda lo scioglimento anticipato della comunione dei beni che viene oggi anticipato al momento dell’udienza di comparizione personale dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale, ovvero al momento in cui il giudice autorizza i coniugi a vivere separatamente.
Dott.ssa Eleonora Di Lullo