La tutela penale degli animali era affidata, fino al 2004, soltanto a due norme ovvero agli articoli 638 (uccisione o danneggiamento di animali altrui) e 727 (maltrattamento di animali) del Codice penale.
Fu poi emanata la Legge n.189 del 20 luglio 2004 contenente le “disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate”. Con tale legge si è introdotto – per la prima volta- un titolo ad hoc (IX-bis) costituito dagli articoli dal 544-bis al 544-sexies c.p.
Come ha precisato la Suprema Corte di Cassazione, le nuove fattispecie introdotte si differenziano dalla precedente versione data dall’art. 638 c.p. “non solo per la diversità del bene oggetto di tutela penale, ma anche per la diversità dell’elemento soggettivo, in quanto nelle nuove fattispecie la consapevolezza dell’appartenenza dell’animale ad un terzo-persona offesa è elemento costitutivo del reato” (Cass. pen., Sez. III, 24 ottobre 2007, n. 44822).
Contrariamente, in riferimento all’art. 727 c.p., la stessa pronuncia evidenzia un rapporto di continuità normativa tra la vecchia e la nuova disciplina.
È facilmente intuibile d’altronde come, in dottrina ed in giurisprudenza, si sia sentita sempre di più l’esigenza di considerare gli animali come soggetti di diritti meritevoli di tutela. Esigenza che in ogni caso -ancora al giorno d’oggi- non trova un completo soddisfacimento essendo tutt’ora presente, anche sulla nuova normativa, l’ombra della vecchia concezione antropocentrica degli animali in base alla quale tali esseri viventi non venivano considerati come soggetti passivi del reato (come sottolinea autorevole dottrina, ad avere rilevanza penale non erano le sofferenze patite dagli animali in quanto tali ma le conseguenze che queste generavano sulla sensibilità umana).
In ogni caso, con l’introduzione della citata legge, alcune delle contravvenzioni contenute nel precedente art. 727 c.p. sono state elevate al rango di delitti e ad esse sono poi state aggiunte altre ipotesi.
Va poi segnalata, nel contesto, l’introduzione, nelle disposizioni di coordinamento, dell’art. 19-ter secondo il quale “le disposizioni del titolo IX-bis del libro II del codice penale non si applicano ai casi previsti dalle leggi speciali in materia di caccia, di pesca, di allevamento, di trasporto, di macellazione degli animali, di sperimentazione scientifica sugli stessi, di attività circense, di giardini zoologici, nonché delle altre leggi speciali in materia di animali”.
Per una disamina più approfondita dei delitti rientranti nel Titolo IX-bis si consultino i seguenti link:
– Uccisione di animali, art. 544-bis c.p.
– Maltrattamento di animali, art. 544-ter c.p.
– Spettacoli o manifestazioni vietati, art. 544-quater c.p.
– Divieto di combattimento tra animali, art. 544-quinques c.p.
– Confisca e pene accessorie, art. 544-sexies c.p.
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