L’Art. 544-sexies c.p., quale norma di chiusura del novellato sistema di protezione degli animali, così recita: “ Nel caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per i delitti previsti dagli articoli 544-ter, 544-quater e 544-quinquies, è sempre ordinata la confisca dell’animale, salvo che appartenga a persona estranea al reato [disp. att. c.p. 19-quater].
È altresì disposta la sospensione da tre mesi a tre anni dell’attività di trasporto, di commercio o di allevamento degli animali se la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta è pronunciata nei confronti di chi svolge le predette attività. In caso di recidiva è disposta l’interdizione dall’esercizio delle attività medesime”.
Gli animali, a seguito di confisca, vengono affidati a quegli enti ed associazioni che ne facciano richiesta e che siano inseriti in un apposito elenco.
Al riguardo si segnala il seguente link del Ministero della Salute cui poter fare riferimento
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Guardie Eco Zoofile – Oipa italia onlus
Polizia di Stato – segnalazione maltrattamenti