L’art 544-quinques c.p. prevede espressamente che
“chiunque promuove, organizza o dirige combattimenti o competizioni non autorizzate tra animali che possono metterne in pericolo l’integrità fisica è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 50.000 a 160.000 euro. La pena è aumentata da un terzo alla metà:1) se le predette attività sono compiute in concorso con minorenni o da persone armate;2) se le predette attività sono promosse utilizzando videoriproduzioni o materiale di qualsiasi tipo contenente scene o immagini dei combattimenti o delle competizioni;3) se il colpevole cura la ripresa o la registrazione in qualsiasi forma dei combattimenti o delle competizioni.Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato, allevando o addestrando animali li destina sotto qualsiasi forma e anche per il tramite di terzi alla loro partecipazione ai combattimenti di cui al primo comma è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro. La stessa pena si applica anche ai proprietari o ai detentori degli animali impiegati nei combattimenti e nelle competizioni di cui al primo comma, se consenzienti.Chiunque, anche se non presente sul luogo del reato, fuori dei casi di concorso nel medesimo, organizza o effettua scommesse sui combattimenti e sulle competizioni di cui al primo comma è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro.”
L’obiettivo che ha inteso perseguire il legislatore con la norma è stato quello di contrastare proprio il fenomeno del combattimento tra animali che –di certo- merita di essere soppresso.
In merito alle gare è bene far presente che, nel caso in cui queste ultime non siano autorizzate il reato si atteggia quale raeto ‘di pericolo concreto’ (riconoscendo l’esistenza di gare tutt’altro che pericolose come ad esempio i concorsi di bellezza) mentre, nel caso in cui si tratti di combattimenti veri e propri, il reato riconosce la sussistenza di un ‘pericolo presunto’.
Nessun dubbio sorge relativamente alla configurazione della fattispecie delittuosa in capo agli stessi proprietari degli animali, in tal senso riconoscendosi una condotta penalmente rilevante imputabile anche a loro.
Anche questa norma prevede, al secondo comma, tre diverse circostanze aggravanti ad effetto speciale: a) qualora il fatto sia commesso in concorso con minorenni o da persone armate, b) se la promozione avviene utilizzando videoriproduzioni o altro materiale di qualsiasi tipo contenente scene o immagini dei combattimenti o delle competizioni, c) il caso in cui il colpevole curi la ripresa o la registrazione in qualsiasi forma.
Su quest’ultima circostanza dovrebbe sicuramente porre maggiore attenzione il legislatore essendosi sviluppata, soprattutto negli ultimi anni, una nuova forma di diffusione delle riprese grazie all’ormai libero utilizzo delle risorse informatiche che invadono quotidianamente il nostro vivere.
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