Secondo l’art. 544-ter c.p.
“chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche è punito con la reclusione da tre a diciotto mesi o con la multa da 5.000 a 30.000 euro. La stessa pena si applica a chiunque somministra agli animali sostanze stupefacenti o vietate ovvero li sottopone a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi. La pena è aumentata della metà se dai fatti di cui al primo comma deriva la morte dell’animale”.
Anche in questa norma il bene giuridico che ha inteso tutelare il legislatore si concreta nel sentimento di pietà che l’uomo prova per l’animale quando sottoposto ai trattamenti indicati dal reato.
Schematicamente le condotte punite sono quattro:
- cagionare –per crudeltà o senza necessità- una lesione ad un animale
- sottoporre un animale a sevizie o a comportamenti o a fatiche, lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche
- somministrare ad un animale sostanze stupefacenti o vietate
- sottoporre un animale a trattamenti che procurano un danno alla salute dello stesso
Come ha avuto modo di precisare la Cassazione, rientra nella condotta di cui al punto a) l’abuso nell’utilizzo del collare coercitivo di tipo elettrico ‘antiabbaio’ (Cfr. Cass. pen., Sez. III, 24 gennaio 2007, n. 15061).
Per quanto concerne l’ipotesi sub b), i comportamenti e le fatiche sono da considerarsi ‘insopportabili’ anche in relazione alle caratteristiche fisiche ed alle attitudini dell’animale, valutata la specie di appartenenza, l’età e lo stile di vita.
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