La condotta di cui all’art. 544-quater c.p. (organizzazione di spettacoli o manifestazioni) era originariamente contenuta nell’art. 727 c.p. ed è poi diventata una fattispecie autonoma di reato (vedi evoluzione normativa)
Attualmente si prevede che
“salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque organizza o promuove spettacoli o manifestazioni che comportino sevizie o strazio per gli animali è punito con la reclusione da quattro mesi a due anni e con la multa da 3.000 a 15.000 euro. La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti di cui al primo comma sono commessi in relazione all’esercizio di scommesse clandestine o al fine di trarne profitto per sé od altri ovvero se ne deriva la morte dell’animale”.
Nello specifico si punisce ogni condotta che consiste nell’organizzazione o promozione di spettacoli o manifestazioni che comportino sevizie o strazio per gli animali.
La consumazione del delitto avviene nel momento e nel luogo dell’organizzazione o della promozione dell’evento.
Ve sottolineato che la norma ha un carattere sussidiario in quanto non applicabile nel caso in cui il fatto integri un più grave reato.
In conclusione si pone l’accento sulle tre diverse circostanze aggravanti ad effetto speciale previste dal secondo comma ovvero: l’aver commesso i fatti in relazione all’esercizio di scommesse clandestine, o al fine di trarne profitto per sé o per altri ed il caso in cui dal fatto derivi la morte dell’animale. In tali casi la pena verrà aumentata da un terzo alla metà.
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