Corte di Cassazione – Sentenza n. 2859 del 12 febbraio 2016
In ambito condominiale, la legittimazione ad impugnare una delibera assembleare compete, sia individualmente che separatamente, agli assenti e ai dissenzienti e ciascuno di essi ha il potere di esercitare l’azione verso il condominio rappresentato dall’amministratore, senza l’onere di convocare o chiamare in causa gli altri.
In ogni caso, qualora la decisione in primo grado venga resa nei confronti di più condomini (che agiscono quindi in un medesimo processo) tutti sono parti necessarie nei successivi giudizi di impugnazione dato che per tutti deve fare stato la pronuncia finale.
Se ne deduce che, nella controversia instaurata da una pluralità di condomini dissenzienti per sentire invalidare una deliberazione assembleare concernente l’esecuzione di opere su parti comuni dell’edificio, qualora la sentenza di primo grado venga appellata da uno solo dei condomini, il giudizio di secondo grado, a norma dell’art. 331 c.p.c., deve instaurarsi con il contraddittorio nei confronti di tutte le altre parti, trattandosi di una causa inscindibile.