



Cassazione, Sezione VI, 11 febbraio 2016, n. 5749
La normativa in tema di depenalizzazione, entrata in vigore il 6 febbraio u.s., (per lo schema riassuntivo clicca qui) è subito stata presa in considerazione dalla Suprema Corte di Cassazione la quale, già l’11 febbraio è intervenuta in relazione ad una procedura di estradizione di un cittadino rumeno –dimorante in Italia- per il reato di guida senza patente.
Come noto, infatti, l’art. 116 del codice della strada disciplina la fattispecie in esame che vede coinvolto il *** e che, a seguito del D.lgs. n. 8/2016, è stata depenalizzata e non può più considerarsi un reato.
Pertanto, la Cassazione, ha subito annullato senza rinvio la decisione relativa all’estradizione del cittadino straniero essendo venuta meno la condizione della doppia punibilità prevista dalla L. 69/2005 (che conforma l’ordinamento interno alla decisione quadro 2002/584/Gai) quale requisito per la consegna del soggetto.
Cfr. Cass., sez. VI penale, sentenza dell’11 febbraio 2016, n. 5749

