È legittimo il ricorso ad un investigatore privato al fine di far accertare la falsa malattia del dipendente?
La Corte di Cassazione dice SÌ !
Il datore di lavoro è legittimato all’utilizzo di un investigatore che abbia il preciso incarico di documentare (mediante foto e video) la simulazione di una malattia da parte del dipendente.
Con la sentenza n. 18507 del 21 settembre 2016 la Suprema Corte ha riconosciuto tale diritto in un caso che vedeva coinvolto il dipendente di un’azienda (con mansioni di autista ed aiuto meccanico) licenziato -per giusta causa- per “aver simulato in modo fraudolento lo stato di malattia”.
Contrariamente a quanto comunicato al datore di lavoro, il dipendente risultava difatti impegnato nei lavori di ristrutturazione all’esterno della propria abitazione (tetto e corte adiacente). Lavori, questi ultimi, evidentemente incompatibili con una “gonalgia e lombalgia acuta” .
Pertanto, richiamando anche precedenti pronunce, la Corte di Cassazione ha ritenuto legittimo l’accertamento del datore di lavoro effettuato mediante un’agenzia investigativa volto all’acquisizione di informazioni utili alla dimostrazione di comportamenti rilevanti sotto il profilo del corretto adempimento delle obbligazioni.
D’altronde, come già aveva precisato la Corte in altra occasione: “le disposizioni dell’art. 5 dello Statuto dei Lavoratori non precludono al datore medesimo di procedere, al di fuori delle verifiche di tipo sanitario, ad accertamenti di circostanze di fatto atte a dimostrare l’insussistenza della malattia o la non idoneità di quest’ultima a determinare uno stato di incapacità lavorativa e, quindi, a giustificare l’assenza” (Cass., sez. lavoro, n. 9217/2016).