Corte di Cassazione, Sez. I, 19 gennaio 2016, n.806
Il caso: La carta bancomat era stata trattenuta dallo sportello -precedentemente manomesso da terzi- ed il direttore aveva invitato il cliente a passare a ripassare il giorno seguente per riprendere la carta. Nel frattempo venivano sottratti 7.000,00 euro dal conto del malcapitato.
La decisione: Secondo gli ermellini è onere della banca garantire la sicurezza del servizio bancomat contro le manomissioni di terzi, anche quando il titolare della carta non la blocca immediatamente e non presta attenzione nel nascondere il PIN quando lo digita.
Infatti, in caso di utilizzazione illecita da parte di terzi della trattenuta carta bancomat, la diligenza dell’Istituto di credito ha natura tecnica e deve essere valutata tenendo conto dei rischi tipici della sfera professionale di riferimento, assumendo quindi come parametro la figura dell’accorto banchiere.
Pertanto, come chiarito dalla Corte (che nel caso di specie ha cassato la sentenza dell’appello accogliendo le ragioni del cliente) la banca -nonostante la poca accortezza dell’utente vittima della truffa- è venuta meno al suo dovere di diligenza professionale non attivandosi subito per la sottrazione della carta bloccata nello sportello ed omettendo, altresì, la verifica della manomissione del bancomat da parte di terzi.