Il caso concreto vedeva coinvolti due ragazzi condannati dai giudici di merito per l’ipotesi lieve del reato di cui all’art. 73, comma quinto, D.P.R. 309/1990, per aver coltivato, nell’armadietto di casa (adibito a serra), due piante di canapa indiana.
Già la difesa, in sede di giudizio, aveva invocato l’applicazione della nuova causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto di cui all’art. 131-bis c.p. ma la corte è andata anche oltre evidenziando come nella fattispecie concreta mancasse il superamento della soglia di offensività capace di ledere il bene giuridico tutelato dalla norma (“la non proliferazione della droga sul mercato”).
Pertanto la Corte ha concluso per l’esclusione della punibilità per la coltivazione non autorizzata di piante da cui sono estraibili sostanze stupefacenti “qualora il giudice ne accerti l’inoffensività in concreto”.