Corte Costituzionale – Sentenza n. 102 del 12 maggio 2016 –
I giudici della legittimità avevano sollevato delle questioni in ordine alla validità del c.d. doppio binario penale-amministrativo previsto per il reato di market abuse ed in riferimento alla violazione del principio del ne bis in idem.
Ciò in quanto la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, censurando l’attuale disciplina italiana, ha riconosciuto una natura sostanzialmente penale alle sanzioni amministrative previste per l’illecito di manipolazione del mercato del Tuf stante l’elevatezza dell’importo delle sanzioni pecuniarie inflitte, nonché delle sanzioni interdittive consecutive (sentenza Grande Stevens).
Le norme prevedono, difatti, due distinti livelli di tutela (penale ed amministrativa) per tutte quelle condotte relative agli abusi di mercato.
Sul puntò però la Corte Costituzionale ha ritenuto inammissibili le questioni sollevate dalla Cassazione non entrando così nel merito del quesito e fermandosi solamente all’esame preliminare della questione.