Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 19 gennaio 2016, n. 1935 – Offerta di 100 Euro a un poliziotto non integra il reato di istigazione alla corruzione a pubblico ufficiale
La Suprema Corte di Cassazione ha statuito che la mancanza di serietà dell’offerta e, conseguentemente, l’inidoneità della condotta a ledere o a porre a repentaglio l’oggetto giuridico della norma elide la rilevanza penale del fatto.
La vicenda vedeva coinvolto un conducente trovato alla guida in stato di ebbrezza – dopo aver causato un incidente – che, per evitare la sanzione penale prevista dal Codice della strada, offriva una banconota di Euro 100,00 ad un agente della Polizia stradale.
La Corte imperniava la propria decisione su uno dei principi cardine del sistema penale ovvero il c.d. principio di offensività secondo il quale il giudice di merito deve verificare se la condotta oggetto della contestazione risulti effettivamente e concretamente pericolosa, ovvero idonea a ledere o a porre in pericolo il bene giuridico tutelato, giacché, ove il comportamento posto in essere dall’agente risulti assolutamente inidoneo a porre a repentaglio il bene protetto, deve concludersi per l’inoffensività della condotta, con la conseguente applicazione della disciplina del reato impossibile.
I Giudici di legittimità evidenziano che “ai fini dell’integrazione del reato di cui all’art. 322 c.p. (n.d.r. istigazione alla corruzione) è necessario che l’offerta sia caratterizzata da adeguata serietà e sia in grado di turbare psicologicamente il pubblico ufficiale (Cass., Sez. 6, 29-1-1998). La serietà dell’offerta va valutata alla stregua delle condizioni dell’offerente nonché delle circostanze di tempo e di luogo in cui l’episodio si colloca (Cass., Sez. 6, 25-5-2000)”.
La Suprema Corte, ricorda che la medesima linea di ragionamento è stata seguita per i reati di falso (cfr., ex plurimis, Cass. 4-11-1993) statuendo che la falsità “non è punibile quando si riveli in concreto inidonea a ledere l’interesse tutelato dalla genuinità del documento, vale a dire quando non abbia la capacità di conseguire uno scopo antigiuridico ed appaia dei tutto irrilevante ai fini del significato dell’atto e del suo valore probatorio” (è il classico esempio del c.d. falso grossolano).
Nel caso de quo lo stato di ubriachezza e la circostanza per la quale la somma offerta era di effettiva esiguità avrebbero dovuto indurre i giudici di merito a valutare l’inesistenza di ravvisabilità nell’offerta, di connotati di serietà tali da provocare nel pubblico ufficiale un concreto ed effettivo turbamento, difettando l’idoneità potenziale dell’offerta a ledere o a porre in pericolo l’interesse protetto dalla norma.