Su gentile richiesta di un nostro lettore affrontiamo il tema in oggetto in riferimento alla vicenda che vede coinvolta un’impresa di costruzioni (d’ora in poi ALFA) ed il Sig. *** (d’ora in poi TIZIO) in merito alla realizzazione di un fabbricato di civile abitazione.
Molto brevemente il fatto si articola come segue: Tizio incaricava l’impresa Alfa al fine di vedere realizzato un immobile che veniva consegnato da essa Alfa circa 6 mesi dopo la data contrattualmente concordata e con dei difetti nell’esecuzione dell’opera. In ragione di ciò Tizio non completava il pagamento di quanto dovuto pretendendo nuovi interventi per la rimozione delle discrasie riscontrate. Pertanto, con una successiva e diversa scrittura privata, l’impresa Alfa si impegnava ad eseguire i lavori di riparazione richiesti da Tizio e quest’ultimo, al contempo, rinnovava il suo obbligo alla conclusione del pagamento ancora dovuto.
La domanda che veniva posta in merito alla vicenda brevemente descritta riguardava la natura del secondo accordo intervenuto tra gli interessati.
Premesso che il primo contratto stipulato tra Tizio ed Alfa rientra nel novero dei contratti di appalto, il secondo accordo va certamente qualificato come transazione conclusa al fine di dirimere la controversia sorta in riferimento all’esatto adempimento del primo.
Difatti, come chiarito anche dalla Cassazione, una transazione viene ad esistenza qualora si verifichino due eventi ovvero, la sussistenza di una lite -anche solo potenziale- e le reciproche concessioni delle parti in essa coinvolte (Cfr., ex pluris, Cass. n. 4448/1996).
È chiaro, a questo punto, come la diversa natura della transazione (novativa o conservativa) implichi differenti conseguenze sotto il profilo della disciplina applicabile in caso di inadempimento degli obblighi assunti con il secondo accordo (rectius: transazione). D’altronde, come in effetti chiedeva il nostro lettore, ben potrebbe verificarsi l’ipotesi in cui gli ulteriori lavori svolti dall’impresa Alfa non bastino a sanare i vizi riscontrati al momento della consegna dell’immobile.
Il chiarimento sulla natura della transazione risulta in tal senso determinante in quanto l’art. 1976 del Codice civile sancisce che “la risoluzione della transazione per inadempimento non può essere richiesta se il rapporto preesistente è stato estinto per novazione, salvo che il diritto alla risoluzione sia stato espressamente stipulato”.
Al contrario, la risoluzione potrà essere chiesta qualora la transazione abbia una natura meramente conservativa dell’originario rapporto intercorso tra le parti. Ciò in quanto la transazione conservativa integra solamente il rapporto preesistente senza travolgerlo completamente.
Al riguardo è sicuramente illuminante la pronuncia della Cassazione civile a Sezioni Unite n. 19720/2012 con la quale, in riferimento ad un caso simile, è stato stabilito che “l’accordo transattivo concluso tra le parti prevede l’assunzione da parte dell’appaltatore di nuove e diverse obbligazioni, consistenti nella realizzazione di alcune opere di riparazione, adattamento e rifinitura dell’immobile già ultimato trattandosi sostanzialmente di un impegno di eliminazione dei difetti, che non necessariamente determina novazione dell’obbligazione precedente”.
Pertanto, a seguito di quanto sopra detto, sembra evidente la natura ‘conservativa’ della transazione intervenuta tra la ditta Alfa ed il Sig. Tizio.