Corte di Cassazione – Sezione III penale – sentenza del 28 marzo 2017 n. 15221
La bacheca condominiale non può essere utilizzata per divulgare informazioni su procedimenti giudiziari in corso a carico di qualcuno.
Lo ha stabilito la Suprema Corte di Cassazione con la pronuncia n. 15221 dello scorso 28 marzo.
Tale mezzo di informazione consentirebbe infatti la divulgazione di notizie a terzi estranei al condominio.
Pur essendo vero che i condomini hanno diritto ad avere conoscenza di tali informazioni, resta fermo il principio per cui la diffusione deve avvenire con metodi che scongiurino divulgazioni esterne ai terzi. In caso contrario si configurerebbe una violazione della privacy.
Il caso concreto sul quale si è pronunciata la Cassazione riguardava un condomino, il quale, a seguito di un acceso diverbio con il portiere dello stabile, aveva denunciato quest’ultimo per lesioni e successivamente affisso nella bacheca condominiale un avviso con cui si informavano i condomini che il portiere si era allontanato in quanto chiamato a rispondere del fatto denunciato.
Tale condotta, a parere dei giudici, ha screditato la reputazione e la professionalità del portiere sul suo luogo di lavoro .