Cassazione, Sezioni Unite civili, sentenza 17 febbraio 2016, n. 3059 – Giurisdizione italiana per istanza di fallimento nei confronti di società costituita in Italia ma con sede legale all’estero
Le Sezioni Unite civili hanno rigettato il ricorso presentato da una società che aveva cercato vanamente di contestare la sentenza di fallimento.
In breve il fatto. Detta società era stata costituita in Italia ma dopo il manifestarsi della crisi, essa aveva trasferito all’estero (Svizzera) la sede legale senza neppure far seguire l’effettivo spostamento dell’attività.
La Corte di legittimità ha evidenziato che spetta al giudice italiano la giurisdizione con riguardo “all’istanza di fallimento presentata nei confronti di società di capitali, già costituita in Italia, che, dopo il manifestarsi della crisi dell’impresa, abbia trasferito all’estero la sede legale, allorquando a detto trasferimento non abbia fatto seguito anche il trasferimento dell’effettivo esercizio di un’attività imprenditoriale e del centro dell’attività direttiva ed amministrativa, in quanto il trasferimento si è risolto in un atto meramente formale, restando pertanto escluso che esso sia stato posto in essere conformemente alla legge degli stati interessati”.
In effetti, proseguendo nel ragionamento della Corte, ai sensi dell’art. 25, comma 1, della l. n. 218 del 1995 (costituente il nucleo essenziale del c.d. diritto internazionale privato), spetta al giudice del luogo in cui si è perfezionato il procedimento di costituzione della società stabilire, in conformità al proprio ordinamento, quale sia in concreto la sede effettiva della società (anche in conformità con Sez. un., n. 3368/2006).
Pertanto, le Sezioni Unite hanno rigettato il ricorso anche sulla base della circostanza per la quale, ben prima del trasferimento all’estero, la società risultava pesantemente indebitata con l’Erario ed esposta ad azioni esecutive oltre al fatto che il socio unico e rappresentante legale della società risiedeva stabilmente in Italia e la struttura produttiva era rimasta sostanzialmente dov’era.
In tal modo, risultava evidente la corrispondenza del centro di interessi – riconoscibile dai terzi – con la sede legale e di conseguenza, lo spostamento all’estero di quest’ultima non poteva avere effetti nei confronti dei creditori e dei terzi aventi interesse.