Campobasso Insieme Molise la voce del web – N.11 8 settembre 2016 –
Nel diritto penale islamico non vi è distinzione tra i concetti di reato e peccato in quanto l’intero sistema giuridico assorbe completamente il carattere religioso del paese. Difatti nella Sharia convivono sia regole teologiche e morali che norme di diritto (civile, penale, bellico, fiscale etc.).
La peculiarità che, più di ogni altra, differenzia il sistema penale islamico, consiste nell’assenza dell’elemento soggettivo (dolo, colpa, preterintenzione) essendo sufficiente all’applicazione della pena il risultato materiale conseguente ad un determinato comportamento.
Da un punto di vista tecnico, poi, sono assenti le nozioni di circostanze attenuanti o aggravanti, di tentativo, recidiva e cumulo delle pene.
In tale sistema i reati vengono distinti in tre categorie:
- nella prima rientrano i reati hudud ovvero quelli espressamente puniti dal Corano e dalla sunna (tradizione). Tra questi l’apostasia, la bestemmia e l’adulterio –puniti con la flagellazione e la pena di morte- nonché il brigantaggio ed il furto puniti con pene corporali severe;
- appartengono invece alla seconda categoria i reati qisas (delitti di sangue) puniti con la legge del taglione. Quest’ultima però può essere sostituita, su scelta discrezionale della vittima o della sua famiglia, con un risarcimento (prezzo del sangue) o con il perdono;
- rientrano infine nell’ultima categoria i reati tazir i quali ricomprendono tutti i comportamenti considerati lesivi della buona convivenza sociale. Non essendo però previste pene specifiche per tali comportamenti il giudice gode di piena discrezionalità nella sua decisione.
In ultimo va comunque considerato che per il diritto penale islamico non sono mai ritenuti punibili i minori e gli incapaci d’intendere e di volere, tanto per follia quanto per intossicazione.