È il “diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi” (art. 22, co. 1, lett. a), L.241/1990).
Esso viene pacificamente riconosciuto quale bene autonomo identificabile con la conoscenza –da parte del singolo soggetto- dei documenti che lo riguardano. Diritto che, peraltro, resta intatto anche in caso di inoppugnabilità del provvedimento amministrativo non essendo l’accesso meramente strumentale alle forme di reazione di tipo processuale (Cfr. Cons. Stato, Sez. V, 17 marzo 2015, n. 1370).
Quanto alla titolarità del diritto di accesso, il sopra citato art. 22 richiedeva la sussistenza di un interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti mentre l’art. 2 del regolameto attuativo –D.P.R. n.352/1992- specificava che tale interesse doveva essere personale e concreto. In merito poi la giurisprudenza ha ritenuto necessario chiarire che il richiedente deve essere titolare di un interesse ‘qualificato’ e ‘collegato’ ad esigenze che lo riguardino direttamente.
La successiva Legge 15/2005 ha poi radicalmente mutato i caratteri della legittimazione ad accedere facendovi rientrare tutti i soggetti privati –compresi quelli portatori di interessi pubblici e diffusi- che abbiano un interesse ‘diretto, concreto ed attuale’ corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso.
La domanda di accesso agli atti, comunque, può essere presentata anche da un legale della parte interessata, ma in tal caso dovrà essere accompagnata dalla copia del mandato o dell’incarico professionale, ovvero dalla sottoscrizione congiunta dell’interessato stesso.
Si noti, tra l’altro, l’inammissibilità, ex art. 24, co.3, L.241/1990, delle istanze di accesso volte esclusivamente ad un controllo generalizzato sull’operato delle Pubbliche Amministrazioni.
Per quanto attiene alle modalità di accesso, bisogna far riferimento all’art. 25 della legge citata in base al quale si stabilisce che il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi. Il secondo comma della stessa norma prevede poi che nella richiesta venga indicata la motivazione (ciò all’evidente fine di valutare l’interesse di cui si è discusso sopra).
È di certo opportuno far presente che l’esame dei documenti è gratuito, mentre il rilascio di copia è subordinato al rimborso del costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e di visura.
Data la non sempre pronta reperibilità dei documenti rientra, altresì, nei poteri dell’Amministrazione, il differimento, la limitazione dell’accesso ed in alcuni casi (extrema ratio) il rifiuto. Provvedimenti, questi ultimi, che devono comunque essere motivati.
Va infine precisato che la domanda di accesso può anche essere tacitamente respinta per effetto dell’inutile decorso di trenta giorni dalla richiesta (si parla in merito di c.d. silenzio rigetto).
In tutti questi casi (diniego espresso o tacito, silenzio rigetto) il richiedente ha il diritto di presentare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale ovvero, può chiedere al difensore civico od anche alla C.A.D.A. di riesaminare la determinazione negativa inerente alla propria richiesta.
Argomenti quest’ultimi cui si rimanda a separata trattazione .