Nell’ordinamento giuridico italiano non esiste una definizione precisa di separazione patrimoniale ma sono previsti strumenti specifici idonei a realizzarne gli effetti (come ad esempio il fondo patrimoniale).
Negli ultimi anni inoltre –e vista la crisi economica- è cresciuta l’esigenza di frazionare il patrimonio dell’imprenditore così da poterne congelare alcune quote.
Si è pertanto introdotta, in ambito societario, la disciplina di cui agli artt. 2447-bis e successivi c.c. (patrimoni destinati ad uno specifico affare), del vincolo di destinazione (art. 2645 ter c.c.) e in ultimo dell’istituto del patto di famiglia avente il fine di rendere definitivo l’acquisto dei beni dell’impresa del soggetto disponente facilitando la trasmissione generazionale –in funzione successoria- dei beni produttivi.
Come poc’anzi anticipato questi strumenti giuridici ottengono gli effetti propri di una separazione patrimoniale, ponendo, in tal senso, i beni separati al riparo dalle possibili aggressioni dei creditori.
È in ogni caso doveroso precisare che la possibilità di realizzare la separazione va sempre subordinata ad una ‘destinazione’ ovvero alla realizzazione di interessi meritevoli di tutela ritenuti prevalenti rispetto a quelli dei creditori.
In tali situazioni quello che viene in evidenza è il ruolo del notaio. Difatti, qualora il fine dichiarato nell’atto sia meritevole di tutela ma non viene comunque poi perseguito, l’atto è in frode ai creditori (i quali potranno agire in revocatoria oppure con un’azione di simulazione), diversamente, se il fine dichiarato in atto è palesemente non meritevole di tutela, l’atto si qualifica come in frode alla legge e pertanto nullo (considerandosi violato anche l’art. 28 della L. n.89/1913).
Dott.ssa Eleonora Di Lullo