La Legge anticorruzione n. 190 del 2012 (di cui si è già avuto modo di parlare nel nostro articolo relativo al Codice di comportamento dei dipendenti pubblici) punta nella direzione dell’aumento della trasparenza e quindi di un ‘controllo diffuso di legalità’ dell’azione amministrativa.
Sulla scia di tali medesimi principi, il D.Lgs. n. 33 del 2013 ha introdotto nel nostro ordinamento (all’art. 5) la disciplina del c.d. accesso civico.
La nuova normativa trova applicazione nell’area dei provvedimenti per i quali sussiste un obbligo di pubblicazione e, in particolare, le novità sono due. In primis, il diritto spetta a chiunque e dunque qualsiasi cittadino può chiedere -ed ottenere- le informazioni senza dover dimostrare di avere uno specifico interesse e pertanto senza motivare la richiesta. La seconda novità consiste nel fatto che la richiesta non riguarda solo i documenti ma anche le informazioni e i dati (qualora non elaborati l’amministrazione sarà tenuta a farlo).
Ricapitolando quindi, il diritto di accesso c.d. tradizionale (al cui relativo articolo si rinvia) può essere esercitato solo su documenti esistenti e non può implicare la raccolta e l’elaborazione di dati. Al contrario, l’accesso civico si riferisce alle informazioni e ai dati per cui sia previsto un obbligo di pubblicazione.
È pertanto evidente che tale nuovo strumento non sostituisce il tradizionale diritto di accesso. Gli istituti, rimanendo autonomi, trovano applicazione in due diversi ambiti.
Non a caso diversità si riscontrano anche sulle relative forme di tutela essendo prevista, per l’accesso civico, la possibilità di rivolgersi (in caso di ritardo o di mancata risposta) al titolare del potere sostitutivo, in via stragiudiziale.
Si segnala pertanto, concludendo, la possibilità per gli interessati di presentare apposita istanza –secondo le modalità indicate sul sito istituzionale dell’ANAC– al responsabile della trasparenza il quale si pronuncerà sulla richiesta entro trenta giorni.
Nel caso in cui ricorrano i presupposti l’ufficio del responsabile provvederà alla pubblicazione, sul sito istituzionale, del documento, dell’informazione o del dato richiesto (trasmettendolo contestualmente al richiedente o, altresì, comunicando l’avvenuta pubblicazione ed il relativo link di rinvio).